L’assistenza degli alunni disabili tra Collaboratori Scolastici e operatori del Comune

L’assistenza degli alunni disabili tra Collaboratori Scolastici e operatori del Comune

C’è un problema che emerge stagionalmente dell’assistenza agli alunni disabili, in particolare la  ripartizione di questi compiti tra Comune e Scuola, nella figura dei collaboratori scolastici. 

La normazione primaria e secondaria vigente in materia dispone che in ambiente scolastico l’assistenza per l’autonomia/comunicazione agli alunni in stato di handicap è obbligo precipuo ed esclusivo degli Enti Locali.

Le norme che si sono succedute nel tempo lo dimostrano chiaramente:

  1. A) art. 13, commi 1 e 3 legge 104/1992;
  2. B) art. 139, comma 1, lettera c  d.lgs. 112/1998;
  3. c) articoli 42-45 dPR 616/1977, richiamato dalla succitata legge 104/1992,
  4. D) art. 3 d.lgs. 66/2017, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 180 e 181, legge 107/2015.

A settembre 2000 si concorda che “l’attività di assistenza ai disabili di competenza della scuola è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto da CCNL art. 31 tabella A profilo A2 del collaboratore scolastico (ora modificato: vedi tabella A CCNL 2007); restano invece nelle competenze dell’ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica” (art. 2, punto b, Protocollo d’Intesa del 13.09.2000 tra MPI, A.N.C.I., U.P.I.,U.N.C.E.M. e le OO.SS.). L’intesa si riferisce naturalmente al CCNL al tempo vigente (CCNL 26.05.1999 e al CCNL 15.03.2001), che ha modificato la tabella delle mansioni del personale ausiliario (collaboratori scolastici) proprio in conseguenza dell’Intesa.

Ora l’art. 47 CCNL 2007 stabilisce che, in generale, i  compiti del personale ATA sono costituiti anche dagli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto dal Piano attività ATA. Per l’Area A dei Collaboratori Scolastici il CCNL 2007 ribadisce che saranno particolarmente finalizzate all’assistenza agli alunni diversamente abili.

Dalla lettura del citato quadro di riferimento risulta dunque che spetta al personale Collaboratore Scolastico l’ASSISTENZA DI BASE degli studenti portatori di disabilità, mentre l’ASSISTENZA SPECIALISTICA per gli studenti resta affidata alla competenza dell’Ente Locale.  

È sottointeso che gli alunni/studenti devono avere le necessarie certificazioni,  i livelli di autonomia all’interno del contesto scolastico devono essere critici e che, ai fini dell’integrazione scolastica, richiedano la presenza di assistenti specialistici operativi all’interno delle scuole in collaborazione con i docenti e le famiglie.

Per gli ASSOCIATI alleghiamo la Sentenza n. 00574 del 5.08.2022 del TAR Sardegna.


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