Il Consiglio d’Istituto è ormai alla volata finale per concludere, deliberando secondo le proprie competenze, su molti aspetti importanti della vita scolastica, così come anche il Collegio Docenti. La delibera è un provvedimento amministrativo finale adottato da un organo collegiale. Essa costituisce un atto unitario, in quanto il collegio, nonostante la struttura pluripersonale interna, opera all’esterno come soggetto organico unico, che si fa portatore della volontà della maggioranza dei suoi membri, in cui rimane assorbita la minoranza dissenziente.
Il Testo Unico Istruzione dispone l’affissione all’albo, ora sezione Pubblicità legale del sito web, delle delibere degli OO.CC. e contemporaneamente vieta l’affissione di atti concernenti singole persone. In molte occasioni le delibere degli OO.CC, oltre agli aspetti fondanti relativi alle decisioni assunte, recano anche l’elenco dei presenti e degli assenti all’adunanza collegiale.
Giova ricordare che rileva il numero dei presenti e degli assenti, il numero di coloro i quali si sono espressi positivamente in merito alla delibera: a nulla serve, invece, il nome e cognome dei presenti e/o assenti, etc., informazioni peraltro contenute nel verbale della seduta che non deve essere pubblicato.
I soggetti pubblici, come le scuole, possono diffondere dati personali solo se tale operazione è prevista “da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), anche nel rispetto del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento n. 2016/679).
Inoltre l’art. 7-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 – Codice della Trasparenza – prevede che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.
Pertanto la pubblicazione dei nomi e cognomi dei presenti e degli assenti alle sedute degli OO.CC. scolastici, dati peraltro spesso liberamente raggiungibili utilizzando i comuni motori di ricerca, è eccedente e non pertinente rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione delle decisioni assunte dall’Organo Collegiale.
Occorre inoltre sottolineare che la pubblicazione di tali dati reca pregiudizio alla riservatezza individuale ed è suscettibile di incrementare il rischio di abusi.
Su questi stessi aspetti si invita alla lettura del documento web DRP/MV/160818 del Garante della Privacy del 20 aprile u.s. qui allegato. GPDP-su-agenda-trasparente-1-1