Nell’ambito di un Piano aziendale di welfare, una società privata ha manifestato l’intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet utilizzati per la frequenza della DAD a scuola o all’università da parte dei propri figli/familiari.
Occorre ricordare che la Legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato e meglio definito la definizione dei servizi di educazione e istruzione fruibili dai figli/familiari del lavoratore dipendente. Di conseguenza ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f e f-bis TUIR le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi pc, laptop o tablet, indispensabili per la DAD, la società privata non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ovviamente è indispensabile che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola/università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DAD.
Su questa materia l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 37/E del 27 maggio u.s.. Risoluzione-n.-37-del-27-maggio-2021