Lavoro agile nella scuola: cosa cambia con il CCNL 2022-2024

Nel CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, il tema è inquadrato nel Titolo III “Lavoro a distanza”, che distingue in modo netto tra lavoro agile e lavoro da remoto (in cui rientra il telelavoro).

Lavoro agile e telelavoro: la differenza (secondo il CCNL)

Nel CCNL 2019-2021:

  • Lavoro agile (smart working): è una modalità “per fasi, cicli e obiettivi”, senza precisi vincoli di orario o di luogo, con prestazione svolta parte in sede e parte all’esterno, senza postazione fissa.
  • Lavoro da remoto: è lavoro a distanza con vincolo di tempo e conseguenti obblighi di presenza legati all’orario; può svolgersi come telelavoro domiciliare o altre forme (coworking, centri satellite), e il lavoratore resta soggetto agli obblighi tipici del lavoro in sede, soprattutto sul rispetto dell’orario.

Questa distinzione non è solo “terminologica”: incide su orario, controlli, alternanza presenza/distanza  e soprattutto sulla possibilità o meno di fare prestazioni di lavoro straordinario anche per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo sociale Europeo.  In generale, su come si costruiscono le regole organizzative e l’accordo individuale.

Il “vecchio” impianto: accesso al lavoro agile e tutele per situazioni di necessità

Sempre nel CCNL 2019-2021, l’amministrazione, nel concedere il lavoro agile, doveva bilanciare benessere/fessibilità con il miglioramento del servizio e le necessità tecniche; e, previo confronto sindacale, era chiamata a facilitare l’accesso a chi si trovasse in condizioni di particolare necessità non coperte da altre misure, ferma restando la priorità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

La novità del CCNL 2022-2024: entra la contrattazione d’istituto su priorità e “giornate estese”

Con il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, il punto di svolta è chiaro: la materia non resta solo nel perimetro di scelte organizzative “facilitate” e accompagnate dal confronto, ma diventa oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa.

In particolare, l’art. 11, comma 4, lettera c11 stabilisce che rientrano nella contrattazione d’istituto:

“i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto”.

Cosa significa in pratica per le scuole

Il cambio di prospettiva è rilevante:

  1. Stabilire le Priorità di accesso diventa una regola interna definibile in sede negoziale, con criteri trasparenti e verificabili.
  2. Estensione delle giornate: la contrattazione d’istituto può individuare i casi in cui è possibile aumentare le giornate di lavoro in modalità agile o da remoto.
  3. Resta inoltre attivo il perimetro del confronto sulle “modalità attuative”: tra le materie oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa figurano infatti i “criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto”.

In sintesi: il CCNL 2022-2024 rafforza il ruolo della contrattazione integrativa di istituto nel “governo” dell’accesso e dell’estensione delle giornate, affiancandolo (e coordinandolo) con il confronto sulle modalità applicative.

Un approfondimento utile: il webinar Dsgaonline con ARAN

Per chi vuole rivedere impostazione, confini e criteri applicativi del lavoro a distanza nel comparto, Dsgaonline ha dedicato un webinar specifico, con la partecipazione dell’ARAN.

Il webinar è disponibile per tutti (associati e non) cliccando QUI.

Verso la prossima news

Ora che il CCNL 2022-2024 rimette in mano alla contrattazione d’istituto priorità e casi di estensione delle giornate, la domanda che riceviamo più spesso (e su cui nei social circolano risposte non sempre coerenti con le fonti) è una sola: quali adempimenti devono porre in essere le scuole per attivare correttamente il lavoro agile e il lavoro da remoto, tra individuazione delle attività, accordi individuali e documentazione necessaria?

Autore: Andrea Gibaldi

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