Affidamenti diretti e rotazione: chiarimenti MIT sotto soglia

Può capitare, nella gestione quotidiana delle scuole e delle altre stazioni appaltanti, di ricorrere più volte allo stesso operatore per piccoli affidamenti sotto i 5.000 euro. Ma questi incarichi “minimi” impediscono poi di procedere con un affidamento diretto più consistente, ad esempio sotto i 140.000 euro, allo stesso fornitore?
Il dubbio è tutt’altro che teorico e riguarda molti servizi ricorrenti (manutenzioni, assistenza tecnica, piccoli servizi continuativi).
Su questo punto è intervenuto il parere n. 3838 dell’11 dicembre 2025 del Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che offre un chiarimento utile e operativo.
Il parere n. 3838 dell’11 dicembre 2025 del MIT
Secondo il MIT, gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro non rendono automaticamente l’operatore “contraente uscente” rispetto a un successivo affidamento diretto di importo più elevato (e comunque sotto i 140.000 euro), purché si tratti di fasce di importo diverse.
In altre parole, i micro-affidamenti:
- rientrano in una deroga espressa al principio di rotazione prevista dall’art. 49 del Codice dei contratti;
- non “consumano” l’operatore economico ai fini di un affidamento diretto successivo nella fascia superiore.
Un esempio pratico
Se una scuola affida più volte allo stesso tecnico piccoli interventi urgenti da 2.000–3.000 euro ciascuno, questo non impedisce automaticamente di affidargli, in seguito, un servizio strutturato da 50.000 euro. I due casi si collocano su piani diversi e il principio di rotazione non opera in modo meccanico.
Attenzione però: programmazione e frazionamento
Il MIT mette anche dei paletti chiari. La deroga sotto i 5.000 euro non può diventare una scorciatoia per:
- spezzettare artificialmente un servizio unitario;
- mascherare una mancata programmazione dei fabbisogni.
Se gli affidamenti sotto i 5.000 euro diventano ripetitivi e sistematici per lo stesso servizio, il problema non è più la rotazione, ma la gestione complessiva dell’appalto. In questi casi, il rischio è quello di una contestazione per frazionamento artificioso o per cattiva pianificazione.
Il ruolo degli accordi quadro
È proprio qui che emerge una criticità frequente nelle scuole: l’assenza di programmazione porta a una sequenza di affidamenti ripetitivi, spesso giustificati come “urgenze”.
In presenza di fabbisogni prevedibili e ricorrenti, la soluzione corretta non è moltiplicare i micro-affidamenti, ma ricorrere a strumenti di pianificazione come gli accordi quadro, che consentono:
- continuità del servizio;
- rispetto delle regole del Codice;
- maggiore trasparenza e controllo.
Su questo tema Dsgaonline proporrà una prossima attività formativa dedicata, proprio per approfondire quando e come utilizzare correttamente gli accordi quadro nella gestione dei servizi ricorrenti.
In conclusione
Il parere del MIT chiarisce che:
- i micro-affidamenti sotto i 5.000 euro non bloccano un successivo affidamento diretto sotto i 140.000 euro allo stesso operatore;
- la valutazione resta sempre concreta e sostanziale;
- quando gli affidamenti diventano ripetitivi, la vera criticità non è la rotazione, ma la mancata programmazione.
Un chiarimento utile, soprattutto per evitare rigidità interpretative, ma anche un richiamo forte alla necessità di pianificare correttamente gli affidamenti.
Autore: Andrea Gibaldi

