Il preposto alla sicurezza
La legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro/dirigente di individuare formalmente “il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” (art.18 c.1 lett. b-bis) primo periodo d.lgs.81/08), tralasciando la nomina di preposti senza poteri gerarchici nei confronti dei lavoratori a loro (solo teoricamente) sottoposti.
Il d.lgs.81/08 si riferisce, infatti, espressamente al requisito del possesso dei poteri gerarchici quando definisce il preposto come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 c.1 lett. e) d.lgs.81/08).
È, infatti, preposto “colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, in tal modo individuando la caratteristica essenziale nell’attribuzione al medesimo di poteri, sia pur limitati, di sovraordinazione e controllo di altri lavoratori” (Cass. Penale, Sez. IV, 12.06. 2019 n.25836).
Nel mondo della scuola si rileva facilmente che il direttore dei servizi generali e amministrativi sovraintende il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze (art. 55 CCNL 18.01.2024), essendo in tal modo anche preposto per la sicurezza del personale ATA. Nell’ambito del personale docente, invece, non si rinviene alcuna figura, ancorché spesso nominate preposto (responsabile di plesso, referente, etc) gerarchicamente superiore ai colleghi docenti.
La domanda che viene spontanea è: come potrebbe mai un soggetto privo di poteri gerarchici “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”??? (Art.19 c.1 lett. a) d.lgs.81/08).
La definizione di preposto conosce varie declinazioni a seconda della specifica realtà (azienda, ente pubblico, scuola, etc), ma è innegabile che in tutti i casi vi è un denominatore comune: quello dei “poteri di sovraordinazione” che deve avere tale soggetto al fine di poter “sovrintendere”.
Gli Associati possono consultare la Sent. 29.05.2014, n. 22246 Cass. Penale, Sez. 4.