Principio di continuità del possesso dei requisiti

E’ indiscusso come, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, la disciplina del mantenimento dei requisiti di carattere generale e speciale in tema di appalti o concessioni, artt.94-100, abbia mantenuto vigore confermando, nel disposto di cui all’art.96, il principio della continuità, ossia della ininterrotta permanenza delle condizioni che hanno reso possibile l’affidamento dell’opera, ma con una valutazione ponderata da parte dell’amministrazione aggiudicataria.

L’art. 96 espressamente recita: le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95“.

Se, come da consolidata giurisprudenza, con il parere n° 69 del 2023 l’Anac evidenzia che i requisiti d’idoneità richiesti per partecipare ad una gara d’appalto devono essere posseduti non solo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, anche  per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, è discrezione della stazione appaltante, ai sensi dell’art.96 valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico (Parere ANAC funzione consultiva 35/2023).

La disciplina della comprova dei requisiti rinvia alla non semplice attività ponderale da parte del RUP, che dovrà proporre l’affidamento o l’esclusione in qualunque momento, esprimendosi a seguito di azioni o situazioni “ritenute (o meno) sufficienti e tempestivamente (o non)  adottate per “dimostrare la sua affidabilità” art.96 c.6

Anche in questo dobbiamo ricorrere ai principi di risultato, fiducia, buona fede e di tutela dell’affidamento ma all’interno dello spazio che assicuri la legalità dell’azione amministrativa art.1 c.1.

Ponderare l’efficacia delle dichiarazioni e delle azioni poste dall’aggiudicatario in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti certamente assolve al “principio del risultato” che costituisce attuazione del principio del buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo. Ossia sarebbe vanificare la spendita di energie economiche ed intellettive prestate dagli operatori della P.A. per un risultato (affidamento) che avrebbe potuto essere realizzato se con attenta e legittima istruttoria (principio di legalità di cui al comma 1) si fossero considerati gli elementi conservativi dell’efficacia procedimentale e del provvedimento assunto (art.21 octies L.241/90 principio di conservazione degli atti giuridici).

Ciò premesso i requisiti soggetti al principio di continuità sono molteplici e includono:

• Requisiti di carattere generale (ad esempio, l’assenza di condanne penali)

• Requisiti di idoneità professionale (come l’iscrizione ad albi o l’attestazione SOA)

• Requisiti economico-finanziari (capacità economica e finanziaria adeguata)

• Requisiti tecnico-organizzativi (disponibilità di personale e attrezzature)

La stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti in diverse fasi:

1. In fase di ammissione alla gara, con la presenza e presa cognizione delle dichiarazioni presenti nel DGUE o altra attestazione richiesta dalla S.A.;

2. In fase di aggiudicazione, con l’accertata documentazione presente nel FVOE circa l’assenza delle condizioni immediatamente escludenti (Certificato Giudiziale integrale, comunicazioni antimafia e informazioni antimafia, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, attestazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, assenza di annotazioni casellario informatico ANAC, assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali).

3. Durante l’esecuzione del contratto tutte le condizioni di cui al precedente punto 2 devono essere mantenuti con la consapevolezza che ai sensi dell’art.41 del D.P.R. 445/2000 “le certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”; la comunicazione e l’informazione antimafia hanno rispettivamente validità di 6 e 12 mesi;

La perdita dei requisiti durante l’appalto può comportare gravi conseguenze, tra cui:

• L’esclusione dalla gara

• La risoluzione del contratto

• L’applicazione di penali

In alcuni casi, la perdita dei requisiti può essere temporanea e sanabile, a condizione che l’operatore economico dimostri di aver ripristinato la situazione entro un termine stabilito, secondo i presupposti di cui all’art.96.

Il principio di continuità garantisce la trasparenza e la parità di trattamento tra i partecipanti alle gare, assicurando che solo gli operatori realmente qualificati possano aggiudicarsi gli appalti.

Autore

Gianluca Ciresi| Esperto in appalti pubblici e diritto amministrativo | 

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