Garanzie finanziarie: il soggetto è legittimato??

Spesso la legge impone la presentazione di una garanzia finanziaria per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, coprendo così dal rischio di inadempimento dell’operatore economico. Bisogna però prevenire i rischi connessi all’accettazione di garanzie rilasciate da operatori abusivi o inaffidabili, evitando difficoltà al momento dell’escussione. L’attività è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti e l’ambito di operatività, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative.

  1. Intermediari bancari e finanziari lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); D.M. n. 53/2015; Circ. n. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari). 

Ai sensi del TUB, l’attività di rilascio di garanzie è riservata esclusivamente a: Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell’albo unico (art. 106 TUB). Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

  • una banca (italiana, comunitaria o extracomunitaria) censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia;
  • un intermediario finanziario (italiano o estero) o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d’Italia.

I Confidi minori non sono, né sono mai stati, autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio di PP.AA. o privati, cioè possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive fidi.

  1. Compagnie di assicurazione lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). 

Le garanzie possono essere rilasciate dalle compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria. Quest’attività è riconducibile al ramo assicurativo danni n. 15 – Cauzione (art. 2 d.lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private).

Se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

  • una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS; queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell’IVASS;
  • un’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 – Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS – ossia senza una sede stabile). L’abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi tenuti dall’IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all’Autorità dello Stato di origine.

Attenzione: la garanzia potrebbe essere stata rilasciata da un soggetto presente nell’elenco delle imprese non autorizzate/non abilitate consultabile sempre sul sito dell’IVASS.

QUI è disponibile il link per verificare.

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