Pubblicazione dati patrimoniali dei Dirigenti Scolastici facciamo chiarezza
Nelle ultime settimane, alcune chat e blog hanno riportato informazioni non precise riguardo all’effettiva portata di tale obbligo: con questo articolo intendiamo offrire un quadro chiaro e puntuale della normativa vigente, con particolare riferimento alle figure presenti nelle istituzioni scolastiche
Negli ultimi giorni alcune chat e blog hanno riportato informazioni non precise sull’effettiva portata dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti scolastici . Con questo articolo intendiamo offrire un quadro chiaro e puntuale della normativa vigente, a partire dall’analisi della sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 della Corte Costituzionale . Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare online i dati reddituali e patrimoniali della generalità dei dirigenti pubblici , giudicando tale obbligo sproporzionato e lesivo del diritto alla riservatezza garantito dalla Costituzione e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Sentenza di riferimento: Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 (relatore: Nicolò Zanon) — dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del D.lgs. N. 33/2013, nella parte relativa alla lettera f), per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).
Il quadro normativo: cosa prevedeva la norma censurata
Il decreto legislativo n. 33 del 2013 (cosiddetto “decreto trasparenza”), come modificato dal D.lgs. N. 97/2016, aveva esteso a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni gli stessi obblighi di pubblicazione già previsti per i titolari di cariche politiche di governo. In base all’art. 14, comma 1-bis, le PA e tra queste le scuole erano tenute a rendere accessibili online, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia i compensi percepiti (lett. c) sia i dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti e dei loro familiari entro il secondo grado (lett. f). La questione è giunta alla Consulta su iniziativa del TAR Lazio , che aveva sollevato d’ufficio l’incidente di costituzionalità a seguito del ricorso promosso da alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali contro i provvedimenti con cui la loro amministrazione richiedeva loro la documentazione da pubblicare. Il TAR prospettava la violazione degli artt. 2, 3, 13 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 8 della CEDU.
La decisione della Corte Costituzionale: illegittima l’estensione indiscriminata
La Corte Costituzionale ha accolto la questione, dichiarando incostituzionale l’obbligo di pubblicazione dei dati di natura reddituale e patrimoniale (lett. f) con riferimento alla generalità dei dirigenti pubblici. I giudici hanno ritenuto che la norma violasse il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, integrato dai principi europei di proporzionalità, necessità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali. In sintesi, la sentenza giudica che:
- La pubblicazione online di redditi e patrimoni per tutti i dirigenti è incostituzionale (art. 14, co. 1-bis, lett. f)
- La pubblicazione dei compensi e delle spese di missione rimane obbligatoria per tutti i dirigenti (art. 14, co. 1-bis, lett. c)
- L’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali sopravvive solo per i dirigenti apicali individuati dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. 165/2001
Il test di proporzionalità: il cuore del ragionamento della Consulta
Il percorso argomentativo della Corte si fonda sul cosiddetto test di proporzionalità , che impone al legislatore di verificare se una norma sia necessaria e idonea a promuovere i propri fini, privilegiando — tra più misure ugualmente efficaci — quella meno restrittiva dei diritti fondamentali. Nel bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla riservatezza, la Consulta ha ritenuto che l’obbligo generalizzato non superasse tale test per tre ragioni fondamentali:
- Assenza di differenziazione: la norma non operava alcuna distinzione all’interno della categoria dirigenziale, applicando lo stesso regime — previsto originariamente per i soli titolari di cariche politico-elettive — a oltre 140.000 soggetti , indipendentemente dalla qualifica, dal livello gerarchico, dall’amministrazione di appartenenza e dall’effettiva esposizione al rischio corruttivo.
- Mancanza di necessità: la pubblicazione massiva di dati reddituali e patrimoniali (compresa quella dei familiari) non appariva necessaria rispetto al dichiarato fine anticorruzione; la conoscenza pubblica di tali dati non si traduce automaticamente in un incremento della trasparenza o in una maggiore prevenzione della corruzione.
- Contraddizione con la legislazione anticorruzione: la stessa normativa anticorruzione prevede distinzioni tra le diverse figure dirigenziali in ragione dell’esposizione al rischio corruttivo, distinzioni che la norma censurata ignorava del tutto.
«La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, per come formulata in modo indiscriminato, non appare né necessaria né proporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza.» — Corte Costituzionale, sentenza n. 20/2019
Cosa resta obbligatorio: la distinzione tra compensi e dati patrimoniali
La sentenza opera una netta separazione tra i due tipi di obblighi previsti dall’art. 14, comma 1-bis. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla lettera c) , che riguarda la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’incarico e delle spese di viaggio e missione . Tale obbligo è stato confermato perché risponde a una finalità legittima e proporzionata: consentire il controllo diffuso sull’impiego delle risorse pubbliche.
| Dati da comunicazione | Tutti i dirigenti | Solo dirigenti apicali (art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001) |
|---|---|---|
| Compensi di qualsiasi natura connessa all’incarico (lett. c) | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Spese di viaggio e missioni pagate con fondi pubblici (lett. c) | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali (lett. f) | ❌ No — incostituzionale | ✅ Sì |
| Comunicazione interna dei dati reddituali all’amministrazione | ✅ Sì — obbligo distinto e autonomo | ✅ Sì |
Obbligo di comunicazione e obbligo di pubblicazione: una distinzione fondamentale
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025, ha chiarito un aspetto essenziale che merita di essere evidenziato: la declaratoria di incostituzionalità non elimina l’ obbligo di comunicazione interna dei dati reddituali e patrimoniali all’amministrazione di appartenenza. Tutti i dirigenti pubblici sono pertanto ancora tenuti a comunicare annualmente i propri dati ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013. La detenzione di tali dati da parte dell’amministrazione, tuttavia, non equivale alla pubblicazione online e non è soggetta ad accesso civico, in considerazione delle restrizioni espressamente previste dallo stesso D.lgs. 33/2013.Le misure transitorie adotta dopo la sentenza In seguito alla pronuncia della Consulta, il legislatore è intervenuto con il DL n. 162/2019 , convertito con la Legge n. 8/2020 (in vigore dall’1 marzo 2020), sospendendo l’applicazione delle sanzioni (artt. 46 e 47 del D.lgs. 33/2013) nei confronti dei dirigenti non apicali che non pubblicavano i dati reddituali, in attesa dell’adozione di un apposito regolamento di graduazione degli obblighi. L’ ANAC , con la risoluzione n. 586 del 26 giugno 2019, ha fornito le prime indicazioni operative alle amministrazioni, individuando le categorie di dirigenti soggette ai diversi obblighi di pubblicazione alla luce della sentenza.
In sintesi: cosa cambia con la sentenza n. 20/2019
Per facilitare la lettura, riepiloghiamo i punti chiave della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019:
- È incostituzionale l’obbligo di pubblicare online dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici
- Tale obbligo sopravvive solo per i dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento, dirigenti generali di cui all’art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001)
- Rimane in vigore per tutti i dirigenti l’obbligo di pubblicare compensi e spese di missione
- Rimane in vigore per tutti i dirigenti l’obbligo di comunicare internamente i dati reddituali all’amministrazione
- Nella scuola, il soggetto interessato dalla pronuncia è il Dirigente Scolastico
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 —art. 14, commi 1-bis e 1-ter
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 —art. 19, commi 3 e 4
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (modifica al D.lgs. 33/2013)
- DL 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con L. 28 febbraio 2020, n. 8
- ANAC, risoluzione n. 586 del 26 giugno 2019
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- Consiglio di Stato, sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025


