Incendi nelle scuole: quando il danno non è solo strutturale
Attimi di paura pochi giorni fa in una scuola di un capoluogo di regione: evacuazione immediata di alunni e personale dopo la diffusione di un forte odore di plastica bruciata (surriscaldamento del motore elettrico di un aspiratore). La procedura di emergenza è scattata correttamente, la campanella ha segnalato l’evacuazione e all’arrivo dei Vigili del Fuoco l’edificio era già stato sgomberato. Nessun ferito né intossicato, ma l’episodio ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza antincendio nelle scuole.
È utile ricordare che la disciplina di riferimento resta il DM 26 agosto 1992, che ha introdotto specifiche misure di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, prevedendo allora un termine quinquennale per l’adeguamento. Tale termine è stato più volte prorogato nel corso degli anni, a testimonianza delle difficoltà strutturali e finanziarie degli enti proprietari. Da ultimo, il D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025, ha fissato al 31 dicembre 2027 il nuovo termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici non ancora conformi.
In questo quadro si inserisce il tema delle certificazioni antincendio (CPI), che rappresentano uno degli strumenti fondamentali di verifica del livello di sicurezza degli edifici. La mancanza o il mancato aggiornamento del CPI non implica automaticamente l’inagibilità della scuola, ma segnala una condizione di rischio che richiede interventi programmati e misure compensative, anche sotto il profilo organizzativo e gestionale.
Negli ultimi anni la cronaca ha registrato numerosi incendi o principi di incendio in edifici scolastici, spesso causati da cortocircuiti, surriscaldamenti di quadri elettrici o guasti a impianti obsoleti. Anche quando le fiamme vengono rapidamente circoscritte, i danni indiretti – fumo, fuliggine, blocco degli impianti, interdizione degli spazi – possono rendere inutilizzabili aule, laboratori, uffici e archivi per settimane.
In diversi casi gli istituti sono stati costretti a sospendere le lezioni o a trasferire temporaneamente le attività in altre sedi, con costi imprevisti a carico degli enti proprietari e impatti rilevanti sulla continuità del servizio scolastico.
In tale contesto, una polizza IFE (Incendio, Furto, Elettronica) correttamente strutturata consente di coprire non solo i danni materiali, ma anche le spese accessorie e straordinarie necessarie al ripristino e alla ripresa delle attività didattiche e amministrative. In un patrimonio edilizio scolastico spesso datato, la copertura assicurativa si configura come uno strumento essenziale di tutela finanziaria, organizzativa e di continuità del servizio pubblico dell’istruzione.
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