Convenzioni Consip e affidamento diretto: Cosa deve fare la scuola
Gentili lettrici e gentili lettori di Dsgaonline,
riprendiamo le pubblicazioni dopo la pausa delle festività con una pronuncia che interessa da vicino l’operatività quotidiana delle segreterie scolastiche e, in particolare, le scelte di approvvigionamento tramite strumenti di centralizzazione.
Nei giorni scorsi è stata rilanciata una notizia che sintetizza un principio ormai centrale nel sistema degli acquisti pubblici: l’adesione a una convenzione/accordo quadro Consip non è un “affidamento diretto” e rappresenta, in molte ipotesi, la modalità ordinaria di approvvigionamento prevista dal legislatore; al contrario, l’acquisto “autonomo” costituisce eccezione e richiede cautele motivazionali specifiche.
La sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2025, n. 9052 nasce dal contenzioso avviato da un operatore che ha contestato la scelta dell’amministrazione di aderire a un Accordo Quadro Consip
Il TAR aveva respinto; il Consiglio di Stato conferma il rigetto, chiarendo il perimetro degli obblighi di centralizzazione e degli oneri motivazionali.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo (richiamando, tra gli altri, art. 9 del D.L. 66/2014 e art. 1, comma 510, L. 208/2015) e afferma in modo netto che:
-
il ricorso a Consip/soggetti aggregatori è il modulo prioritario previsto dalla legge;
-
l’acquisto autonomo è residuale e, quando ammesso, richiede una motivazione rafforzata
Questo passaggio è particolarmente utile per le scuole perché sposta il “baricentro” istruttorio: non è l’adesione a Consip a dover essere “giustificata” come scelta eccezionale, bensì il contrario.
Adesione a Consip: non è un affidamento diretto e non richiede motivazione “speciale”
La sentenza ribadisce che l’amministrazione che aderisce ad una convenzione Consip beneficia di una procedura competitiva svolta “a monte” e, proprio per questo, l’adesione non è assimilabile alla logica dell’affidamento diretto.
Inoltre, il Consiglio di Stato osserva che non grava un onere di motivazione specifico “rafforzato” sull’adesione, perché l’economia di scala e la razionalizzazione sono già insite nel modello di centralizzazione voluto dal legislatore
Per le istituzioni scolastiche, la ricaduta operativa è molto concreta: nella gestione di acquisti di beni/servizi (anche ricorrenti) il tema non è “difendere” l’adesione a Consip, ma strutturare correttamente l’eventuale scelta di non aderire.
1) Se aderisco a Consip (convenzione/accordo quadro)
Nella determina/decisione a contrarre è opportuno evidenziare:
-
ricognizione sintetica dello strumento (convenzione/accordo quadro) e coerenza con il fabbisogno;
-
richiamo al fatto che la selezione del fornitore è avvenuta tramite gara centralizzata;
-
eventuali benefici organizzativi (riduzione operatori, semplificazione gestione, standardizzazione SLA), anche se non come “motivazione rafforzata”.
2) Se NON aderisco e procedo in autonomia
Qui si concentra l’attenzione: la scelta autonoma, quando consentita, va giustificata da un dossier istruttorio più solido:
-
motivazione tecnica: perché la convenzione/accordo quadro non è idonea al fabbisogno (caratteristiche essenziali mancanti, ambito non coerente, indisponibilità/urgenza nei limiti di legge);
Checklist rapida (da usare come “promemoria” in istruttoria)
-
Il fabbisogno rientra in categorie/soglie per cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di centralizzazione
-
Esiste convenzione/accordo quadro Consip o strumento del soggetto aggregatore pertinente e operativo?
-
Lo strumento copre integralmente il fabbisogno o solo una parte?
-
Se si esce dalla centralizzazione: motivazione tecnica + autorizzazione dell’organo di vertice + atti conseguenti occorre predisporre un fascicolo di gara/affidamento con evidenze (stampe, schermate, note istruttorie, comparazioni).
FAQ
1) Aderire a una convenzione/accordo quadro Consip è un affidamento diretto?
No: la sentenza chiarisce che l’adesione si innesta su una gara svolta a monte e non è assimilabile all’affidamento diretto “puro”.
2) Devo motivare in modo “rafforzato” l’adesione a Consip?
In linea generale no: la motivazione rafforzata è tipicamente richiesta quando si decide di non usare la centralizzazione e si procede con una procedura autonoma.
3) Quando la scuola può acquistare fuori da Consip?
Quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina applicabile (ad esempio inidoneità dello strumento rispetto al fabbisogno o altri presupposti ammessi), documentando puntualmente la scelta


