Riforma Corte dei conti: ok definitivo del Senato al ddl 1457. Le novità nel testo e cosa cambia per scuole e DSGA
Il 27 dicembre 2025 il Senato ha approvato in via definitiva (93 favorevoli, 51 contrari, 5 astenuti) il ddl n. 1457 che modifica la legge n. 20/1994 (giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e introduce ulteriori disposizioni su responsabilità amministrativo-contabile, controlli e attività consultiva, con un focus specifico sui procedimenti legati a PNRR-PNC
Di seguito una lettura “operativa” delle norme, basata sul testo approvato dal Senato
Riforma Corte dei conti: il Senato approva in via definitiva
Il Senato ha approvato in via definitiva, senza modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera, il disegno di legge che interviene sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e sulla responsabilità per danno erariale. Il via libera è arrivato il 27 dicembre 2025 con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti; gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti.
Colpa grave “tipizzata” e maggiore tutela quando si seguono orientamenti e pareri
Nel nuovo testo, la colpa grave viene descritta in modo più puntuale (es. violazione manifesta delle norme applicabili, travisamento del fatto, affermazione/negazione di fatti smentiti o confermati in modo “incontrastabile” dagli atti). Inoltre, non costituisce colpa grave la violazione/omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Il provvedimento ridisegna il perimetro della responsabilità amministrativa: il danno erariale resta azionabile anche per colpa grave, ma la nozione viene ristretta e “tipizzata” (ad esempio: violazione manifesta di norme applicabili, travisamento del fatto, affermazione/negazione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti).
Tetto alla condanna per danno erariale
Sul fronte economico, viene introdotto un tetto alle condanne risarcitorie: in caso di condanna (in assenza di dolo o illecito arricchimento), l’importo non potrà superare il 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non oltre il doppio della retribuzione lorda annuale del pubblico ufficiale condannato.a.
Nella sentenza di condanna, nei casi più gravi, la Corte può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da 6 mesi a 3 anni, con assegnazione a funzioni di studio e ricerca
Prescrizione: 5 anni anche se il danno emerge dopo
Sulla prescrizione, il testo prevede che il termine decorra indipendentemente dal momento in cui amministrazione o Corte siano venute a conoscenza del danno; per l’occultamento doloso viene specificato che deve essere realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione
Polizza colpa grave obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche
Chi assume un incarico che comporti gestione di risorse pubbliche (con conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile) deve stipulare prima dell’assunzione una polizza per i danni patrimoniali causati all’amministrazione per colpa grave; nei giudizi patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.
Per DSGA e Dirigenti Scolastici: è un punto da tradurre rapidamente in prassi (verifica coperture, massimali, esclusioni, decorrenze e compatibilità con incarichi/progetti).
PNRR-PNC: controlli preventivi con termini perentori
Tra le novità più operative spiccano il Controllo preventivo di legittimità sugli appalti “sopra soglia”: se la Corte non si pronuncia entro 30 giorni (estensibili fino a 90), scatta il silenzio-assenso e l’atto si intende registrato. Per i contratti connessi al PNRR, il controllo riguarda anche l’aggiudicazione provvisoria.
Competenze consultive rafforzate: Il testo prevede inoltre la possibilità, per regioni/enti locali e altri soggetti attuatori del PNRR-PNC, di sottoporre al controllo preventivo i provvedimenti relativi a contratti sopra soglia. In pratica le amministrazioni possono chiedere pareri anche su questioni giuridiche relative a fattispecie concrete connesse al PNRR (valore ≥ 1 milione di euro).
I pareri devono essere resi entro 30 giorni; se non arrivano in tempo, il parere si intende conforme a quanto prospettato dall’amministrazione (ai fini dell’esclusione della gravità della colpa), oppure negativo se l’amministrazione non ha prospettato alcuna soluzione
Sanzione per ritardi nei procedimenti PNRR-PNC
Fatto salvo l’eventuale giudizio di responsabilità, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti PNRR-PNC, se si verifica (per fatto imputabile) un ritardo superiore al 10%, si applica una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Le critiche: “depotenziamento” dei controlli e rischio di “scudo” su sprechi e corruzione
Tra le posizioni più critiche, Libera sostiene che la riforma finisca per indebolire drasticamente la funzione di presidio della Corte dei conti sulla “buona amministrazione”, riducendo l’effetto deterrente della responsabilità erariale. In particolare, l’associazione contesta: la restrizione della colpa grave (che amplierebbe le ipotesi di non responsabilità), il tetto al risarcimento (fino al 30% del danno) ritenuto poco dissuasivo, la disciplina sulla prescrizione fissata a cinque anni anche a prescindere dal momento di scoperta del danno, la presunzione di buona fede per i decisori politici quando recepiscono atti degli uffici, e il silenzio-assenso nei controlli preventivi entro 30 giorni, che – a fronte delle carenze di organico – potrebbe tradursi in un “via libera” di fatto su atti discussi o illegittimi. Secondo Libera, il combinato disposto di queste misure aumenterebbe il rischio di sprechi, malversazioni, corruzione e infiltrazioni mafiose, soprattutto nelle fasi di spesa pubblica più intense.
Cosa dovrebbero fare ora DSGA e scuole: mini-checklist operativa
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Mappare i procedimenti PNRR-PNC in corso (affidamenti, esecuzione, collaudi, rendicontazione) e i relativi tempi standard: il tema “ritardo >10%” richiede monitoraggio puntuale.
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Rafforzare l’istruttoria: motivazioni, presupposti, allegati, tracciamento di pareri/orientamenti (anche per ridurre il rischio di colpa grave).
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Verificare la polizza (obbligo ex lege): esistenza, decorrenza, massimali, esclusioni, compatibilità con l’incarico effettivamente svolto.
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Nei casi rilevanti, valutare l’opzione “parere” (quando ricorrono soglia e condizioni) impostando quesiti con soluzione prospettata, per non lasciare “vuoto” in caso di silenzio.
Link al testo approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica


