Obbligo di informazione/formazione in materia di sicurezza
Le lezioni sono da poco iniziate: nelle secondarie di II grado non si può indugiare e si deve svolgere la formazione sulla sicurezza, in particolare agli allievi dei tecnici e professionali.
L’art. 2 d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce lavoratore una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione scolastica ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori consolidati.
La Sentenza n. 24417 del 22 giugno 2021 della Cassazione Penale, Sez. IV ha ribadito il principio affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione che gravano su di lui risponde dell’infortunio derivato da una negligenza del lavoratore, che attua condotte imprudenti nell’espletamento delle proprie mansioni, poiché è conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi del datore di lavoro.
La stessa sentenza ha ribadito anche che l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Corte di Cassazione Penale Sez. IV Sent. n. 21242 del 12/02/2014).
Gli Associati possono leggere la Sent. n. 24417 del 22.06.2021 Cassazione Penale.
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