Ancora sulle attività del dipendente assente per malattia
Ritorniamo alla materia già trattata nella new pubblicata il 16 ottobre u.s. circa le attività che può legittimamente svolgere il dipendente in malattia. Con Ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024 la Cassazione conferma il licenziamento di un lavoratore che, durante la convalescenza, ha giocato una partita di calcio del torneo regionale di prima categoria.
Il focus è, pertanto, sulle attività che può legittimamente effettuare un lavoratore in malattia: due recentissimi provvedimenti della Cassazione, del primo abbiamo già detto, hanno affrontato questa incognita.
Il secondo provvedimento, a differenza del primo, conferma la nullità del licenziamento di una lavoratrice che durante la convalescenza si era recata al bingo e al centro commerciale per fare shopping (Ordinanza Cass. n. 23858 del 5 settembre 2024). L’impedimento al lavoro, dunque, non necessariamente produce l’impossibilità di svolgere attività “normali” con le residuali capacità psico-fisiche, soprattutto se compiute fuori dall’orario di reperibilità.
Non è tanto quindi importante cosa fa in assoluto il lavoratore, ma la relazione tra ciò che fa e la patologia che lo rende temporaneamente inabile al lavoro. Precisano i giudici che una patologia che rende il lavoratore impossibilitato, seppur temporaneamente, dall’erogare la prestazione lavorativa, non necessariamente gli può impedire di svolgere altre attività.
In sintesi, entrambi i provvedimenti ribadiscono il principio che, durante la convalescenza, il lavoratore può svolgere più o meno qualsiasi attività purché essa non ritardi o pregiudichi la guarigione e non faccia sorgere il sospetto che la malattia sia simulata.
Gli Associati possono leggere la Cassazione civile, Sez. Lav., Ordinanza n. 23858 del 5 settembre 2024.