In pensione dal 1°settembre 2025

Con Circ. MIM n. 150796/2024 e allegate tabelle il Ministero ha fornito le consuete scadenze e indicazioni operative per l’invio delle domande di cessazione con effetto dal 1° settembre 2025 con Quota 100-102-103 oppure con Opzione Donna.

La scadenza ultima per le domande è fissata per il 21 ottobre, fatta eccezione per i dirigenti scolastici che hanno tempo fino a fine febbraio per la cessazione a partire dall’a.s. 2025-2026.

Le istanze di cessazione devono essere inoltrate esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, rispettando la seguente tempistica:

  • dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2025;
  • personale docente, educativo e ATA entro il 21 ottobre 2024, per dimissioni volontarie ma anche per le istanze di permanenza in servizio al fine di raggiugere il minimo contributivo o per la revoca delle istanze, ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2024 vale anche per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) ma, non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

In alcuni casi la Pubblica Amministrazione può consentire deroghe al pensionamento d’ufficio, permettendo al lavoratore di rimanere in servizio oltre i 65 anni, ma solo fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni) o del requisito contributivo per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne). 

Questa estensione del servizio viene valutata su richiesta del dipendente, generalmente quando il lavoratore non ha ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Per quanto riguarda, invece, la conservazione o meno della ritenuta del Fondo Credito anche in pensione consigliamo la lettura della new del 4 ottobre u.s.

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