Fondo Credito: prestazioni anche in pensione
Sono obbligatoriamente assicurati al Fondo Credito (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali) tutti i dipendenti in attività iscritti alla Gestione pubblica e chi non è iscritto può aderire entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento.
È un Fondo, costituito nel 1996, che finanzia prestazioni di credito, welfare e formazione riservate anche al personale scolastico in servizio e in pensione, con una trattenuta applicata sul trattamento economico percepito. La trattenuta è pari allo 0,35% dello stipendio per il dipendente scolastico in servizio a tempo indeterminato; è pari allo 0,15% per il pensionato.
Il Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) mette a disposizione degli iscritti:
- mutui e prestiti a tassi agevolati;
- sostegno a formazione e istruzione dalla scuola primaria ai master universitari;
- prevenzione e salute;
- prestazioni per anziani e persone non autosufficienti;
- politiche in favore dell’occupazione;
- ospitalità residenziale;
- soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.
Le prestazioni sono interamente autofinanziate con il contributo versato dagli iscritti e con il reinvestimento dei proventi delle attività creditizie: nessun costo è a carico dello Stato.
In caso di cessazione dal servizio, invece, l’iscrizione al Fondo Credito viene a mancare a meno che l’interessato non comunichi la volontà di mantenerla. È possibile continuare ad essere iscritti al Fondo Credito INPS anche dopo il pensionamento; tuttavia, non si tratta di una procedura automatica, ma è necessario manifestare e comunicare la volontà di aderire entro l’ultimo giorno di servizio.
A precisare le modalità di accesso anche in pensione alle prestazioni creditizie erogate dal Fondo Credito previdenziale ai dipendenti del pubblico impiego è stata l’INPS con il Messaggio n. 3028/2024.
… e può essere particolarmente importante in presenza di un prestito ancora in ammortamento concesso dall’INPS a favore di un dipendente già iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il debitore (pensionato) può trasferire il piano di ammortamento sul trattamento di quiescenza.
Gli Associati possono leggere il Messaggio INPS n. 3028 del 13.09.2024.