Viaggi d’istruzione importanti novita dall’Anac – ascolta il podcast

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito recenti e rilevanti chiarimenti operativi riguardo l’affidamento dei viaggi di istruzione e dei servizi formativi da parte degli istituti scolastici.

Questi chiarimenti sono cruciali, poiché gli istituti scolastici, inquadrati come amministrazioni sub-centrali, devono rispettare specifici limiti e procedure previste dal D.lgs. 36/2023 (il Codice Appalti).

1. Il Ruolo della Scuola nel Sistema di Qualificazione

Le disposizioni del D.lgs. 36/2023 hanno introdotto l’obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti nelle fasi di progettazione e affidamento a partire dal 1° luglio 2023. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024, dal 1° gennaio 2025 tale obbligo è stato esteso anche alla fase di esecuzione.

Tuttavia, le scuole, pur non essendo stazioni appaltanti qualificate, godono di specifiche facoltà:

  1. Affidamenti Sotto Soglia: Le scuole possono procedere autonomamente ad affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione (come MEPA o piattaforme regionali) messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
  2. Affidamento Diretto: Per servizi e forniture (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione), è ammesso l’affidamento diretto se l’importo è inferiore a € 140.000 (precisamente, fino a € 139.999,99 oltre IVA).

2. Le Soglie Europee

Un punto fondamentale chiarito dall’ANAC riguarda le soglie di rilevanza europea, che variano in base alla natura del servizio appaltato:

Categoria del Servizio Soglia di Rilevanza Europea (UE) Riferimento Normativo
Servizi e Forniture Ordinari (Es. Viaggi d’Istruzione Classici) € 221.000 oltre IVA Art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023
Servizi Sociali e Assimilati (Allegato XIV – Es. Corsi di Lingua) € 750.000 oltre IVA Art. 14, lett. d), D.Lgs. 36/2023

Nota Bene: La soglia di € 750.000 si applica ai servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, che comprendono, ad esempio, i servizi di istruzione, formazione e cultura. I corsi di lingua rientrano specificamente in questa categoria.

3. La Differenziazione dei Viaggi d’Istruzione: Il Divieto di Frazionamento Artificioso

Una delle domande cruciali poste dagli operatori riguardava la possibilità di indire procedure autonome e distinte o un’unica gara suddivisa in lotti.

L’Autorità ha specificato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile solo se i servizi non possono essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità.

È vietato il frazionamento artificioso degli affidamenti con la stessa natura e finalità per restare sotto soglia.

Per i viaggi d’istruzione, l’ANAC ha individuato tre categorie distinte basate sulla finalità, che possono costituire procedure autonome senza configurare frazionamento artificioso:

  1. Corsi di lingua: Rientrano tra i servizi sociali (Allegato XIV) con soglia UE a € 750.000.
  2. Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo: Utilizzano i codici CPV relativi ai servizi di viaggio (serie 635) e hanno soglia UE a € 221.000. Questi viaggi hanno una funzione educativa, arricchiscono il percorso didattico e rientrano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
  3. Viaggi con prevalente componente ludica/ricreativa: Utilizzano i codici CPV relativi ai servizi di viaggio (serie 635) e hanno soglia UE a € 221.000. Questi mirano al benessere e alla coesione del gruppo classe (funzione socializzante).

Punto Chiave: Anche se i viaggi culturali e i viaggi ludici condividono lo stesso Codice CPV (serie 635), la loro diversa finalità intrinseca (apprendimento vs. socializzazione) consente di gestirli come gare autonome, a condizione che tale diversa finalità sia esplicitata e motivata negli atti amministrativi.

4. Esempio Pratico: Il Principio di Prevalenza

Quando un appalto prevede più tipologie di prestazioni (ad esempio, servizi di viaggio e servizi formativi), si applicano le norme relative alla categoria prevalente in termini economici (Art. 14, comma 18).

Esempio Operativo: Una scuola organizza un viaggio di istruzione a Dublino che include:

  • Il pacchetto viaggio (trasporto, vitto, alloggio)
  • Un corso intensivo di formazione linguistica in loco
  • Scenario A: Se il costo del pacchetto viaggio (CPV 635…, soglia € 221.000) è superiore al costo del corso di lingua (Allegato XIV, soglia € 750.000), l’appalto sarà qualificato come Servizio di Viaggio e si applicherà la soglia UE di € 221.000.
  • Scenario B: Se il costo del corso di formazione linguistica (Allegato XIV) è la parte economicamente prevalente, l’appalto sarà qualificato come Servizio Formativo e si applicherà la soglia UE di € 750.000.

In ogni caso, l’operatore economico che partecipa deve essere abilitato al MEPA nella categoria corrispondente o ricorrere all’avvalimento con un soggetto qualificato per le prestazioni necessarie.

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