Viaggi d’istruzione importanti novita dall’Anac – ascolta il podcast
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito recenti e rilevanti chiarimenti operativi riguardo l’affidamento dei viaggi di istruzione e dei servizi formativi da parte degli istituti scolastici.
Questi chiarimenti sono cruciali, poiché gli istituti scolastici, inquadrati come amministrazioni sub-centrali, devono rispettare specifici limiti e procedure previste dal D.lgs. 36/2023 (il Codice Appalti).
1. Il Ruolo della Scuola nel Sistema di Qualificazione
Le disposizioni del D.lgs. 36/2023 hanno introdotto l’obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti nelle fasi di progettazione e affidamento a partire dal 1° luglio 2023. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024, dal 1° gennaio 2025 tale obbligo è stato esteso anche alla fase di esecuzione.
Tuttavia, le scuole, pur non essendo stazioni appaltanti qualificate, godono di specifiche facoltà:
- Affidamenti Sotto Soglia: Le scuole possono procedere autonomamente ad affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione (come MEPA o piattaforme regionali) messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
- Affidamento Diretto: Per servizi e forniture (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione), è ammesso l’affidamento diretto se l’importo è inferiore a € 140.000 (precisamente, fino a € 139.999,99 oltre IVA).
2. Le Soglie Europee
Un punto fondamentale chiarito dall’ANAC riguarda le soglie di rilevanza europea, che variano in base alla natura del servizio appaltato:
| Categoria del Servizio | Soglia di Rilevanza Europea (UE) | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Servizi e Forniture Ordinari (Es. Viaggi d’Istruzione Classici) | € 221.000 oltre IVA | Art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023 |
| Servizi Sociali e Assimilati (Allegato XIV – Es. Corsi di Lingua) | € 750.000 oltre IVA | Art. 14, lett. d), D.Lgs. 36/2023 |
Nota Bene: La soglia di € 750.000 si applica ai servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, che comprendono, ad esempio, i servizi di istruzione, formazione e cultura. I corsi di lingua rientrano specificamente in questa categoria.
3. La Differenziazione dei Viaggi d’Istruzione: Il Divieto di Frazionamento Artificioso
Una delle domande cruciali poste dagli operatori riguardava la possibilità di indire procedure autonome e distinte o un’unica gara suddivisa in lotti.
L’Autorità ha specificato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile solo se i servizi non possono essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità.
È vietato il frazionamento artificioso degli affidamenti con la stessa natura e finalità per restare sotto soglia.
Per i viaggi d’istruzione, l’ANAC ha individuato tre categorie distinte basate sulla finalità, che possono costituire procedure autonome senza configurare frazionamento artificioso:
- Corsi di lingua: Rientrano tra i servizi sociali (Allegato XIV) con soglia UE a € 750.000.
- Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo: Utilizzano i codici CPV relativi ai servizi di viaggio (serie 635) e hanno soglia UE a € 221.000. Questi viaggi hanno una funzione educativa, arricchiscono il percorso didattico e rientrano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
- Viaggi con prevalente componente ludica/ricreativa: Utilizzano i codici CPV relativi ai servizi di viaggio (serie 635) e hanno soglia UE a € 221.000. Questi mirano al benessere e alla coesione del gruppo classe (funzione socializzante).
Punto Chiave: Anche se i viaggi culturali e i viaggi ludici condividono lo stesso Codice CPV (serie 635), la loro diversa finalità intrinseca (apprendimento vs. socializzazione) consente di gestirli come gare autonome, a condizione che tale diversa finalità sia esplicitata e motivata negli atti amministrativi.
4. Esempio Pratico: Il Principio di Prevalenza
Quando un appalto prevede più tipologie di prestazioni (ad esempio, servizi di viaggio e servizi formativi), si applicano le norme relative alla categoria prevalente in termini economici (Art. 14, comma 18).
Esempio Operativo: Una scuola organizza un viaggio di istruzione a Dublino che include:
- Il pacchetto viaggio (trasporto, vitto, alloggio)
- Un corso intensivo di formazione linguistica in loco
- Scenario A: Se il costo del pacchetto viaggio (CPV 635…, soglia € 221.000) è superiore al costo del corso di lingua (Allegato XIV, soglia € 750.000), l’appalto sarà qualificato come Servizio di Viaggio e si applicherà la soglia UE di € 221.000.
- Scenario B: Se il costo del corso di formazione linguistica (Allegato XIV) è la parte economicamente prevalente, l’appalto sarà qualificato come Servizio Formativo e si applicherà la soglia UE di € 750.000.
In ogni caso, l’operatore economico che partecipa deve essere abilitato al MEPA nella categoria corrispondente o ricorrere all’avvalimento con un soggetto qualificato per le prestazioni necessarie.


