L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), obbligato civilisticamente nei confronti del datore di lavoro da un contratto d’opera professionale, svolge i compiti indicati all’art.33 del d.lgs.81/08. Nell’articolo del TUSL, peraltro piuttosto chiaro, non è previsto il compito di garantire la vigilanza sull’effettiva adozione da parte del Datore di Lavoro delle misure individuate dall’RSPP. 

L’RSPP non è il soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR (documento di valutazione dei rischi), in quanto l’art.18 del d.lgs.81/08 lo pone in capo al Datore di Lavoro, nella scuola il dirigente scolastico. Infatti, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato l’RSPP, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

Di conseguenza, secondo la Cassazione penale, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, Per quanto riguarda poi gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cassazione Penale, Sez.IV, 18.05.2023 n.21153).

La Cassazione penale, coerentemente con tale impostazione, assicura che non può affermarsi […] che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR” (Cassazione Penale, Sez.III, 14.10.2021 n.37383).

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