Il Collaboratore Scolastico ha l’obbligo della pulizia dei local
La domanda che ci viene rivolta ci sembra abbastanza particolare e la risposta abbastanza scontata, ma …. rispondiamo comunque.
L’Allegato A (Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA – Settore scuola) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 prevede chiaramente che il personale Collaboratore scolastico “[…]È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- […] pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; […]
Tale compito deve essere eseguito, nel rispetto dell’ordine impartito nel Piano delle Attività ATA formulato dal direttore e adottato dal dirigente, con diligenza, equilibrio e professionalità.
Infatti, a tal riguardo, l’art. 23, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, rubricato “Obblighi del dipendente”, stabilisce il comportamento che il dipendente deve tenere al fine di garantire la migliore qualità del servizio.
In particolare, al comma 3 lettere a) ed h) dispone che il dipendente/ collaboratore scolastico deve:
- lett. a) “collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro”;
- lett. h) “eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 1, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, le violazioni da parte dei dipendenti/collaboratori scolastici degli obblighi disciplinati all’art. 23 citato sopra danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione di sanzioni disciplinari.