Ritardi nei pagamenti da parte delle PP.AA.
La questione relativa ai ritardi nei pagamenti da parte delle PP.AA. è stata più volte oggetto di interlocuzione tra l’Italia e la UE e la materia è stata trattata svariate volte nelle nostre new. La legge n. 1451/2018 ha introdotto misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal lontano (ma non rispettato) d.lgs. n. 231/2002, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi, per gli enti e organismi diversi dalle amministrazioni dello Stato.
In questo scenario il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. con mm. dalla legge n. 41/2023) ha immesso nell’ordinamento nuove norme finalizzate ad accrescere i livelli di efficienza dei sistemi di pagamento. In particolare, l’art. 4-bis prevede che le PP.AA., al fine di attuare la Riforma 1.11, Missione 1, componente 1 (Riduzione dei tempi di pagamento delle PP.AA. e delle autorità sanitarie) del PNRR, adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa.
La Circolare RGS n. 1 del 3 gennaio 2024, “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni […]”, fornisce le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento. È strutturata in tre parti: la prima relativa alla riforma PNRR, la seconda concernente la valutazione della performance collegata al rispetto dei tempi di pagamento e la terza afferente al sistema di monitoraggio e rendicontazione.
Per la parte riferita al PNRR la Circolare RGS indica di presidiare in modo costante:
- la comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, avendo cura di verificare che i pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema;
- la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, aggiornando quanto prima le informazioni mancanti;
- la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture. Si segnala che la Direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, stabilisce un termine di pagamento delle fatture emesse nei confronti di una P.A. pari a 30 giorni dalla data di consegna della fattura all’ente da parte del SDI, estensibile a 60 giorni solo nel settore sanitario.
Per quanto riguarda poi il sistema di monitoraggio e rendicontazione “La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni…” (comma 2 art. 4-bis).
Queste verifiche si inquadrano nel contesto dei compiti che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto ad assolvere, tramite apposite attività di riscontro, ora anche in relazione all’osservanza del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Gli Associati possono consultare la Circ. RGS n. 1 del 3 gennaio 2024