Lezioni private e ripetizioni: trattamento fiscale applicabile
Sono obbligati ad avere/mantenere la partita IVA i docenti titolari di cattedra che impartiscono regolarmente lezioni private e ripetizioni, ricevendone dei compensi.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’ Interpello n. 63 dell’8 marzo 2024; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile al docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni.
Dopo l’assunzione in una scuola pubblica, il docente che intende continuare con regolarità a impartire lezioni private e ripetizioni deve mantenere la partita IVA: l’Agenzia delle Entrate reputa che lo svolgimento di 5/6 lezioni a settimana configuri il requisito dell’abitualità.
Il docente deve valutare in alternativa se:
- continuare ad applicare il regime forfetario (art.1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) con tassazione del reddito, ai fini IRPEF, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione; il regime forfettario è però incompatibile con il reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro;
- applicare il regime speciale (art. 1, commi da 13 a 16, legge n. 145/2018) “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.”
È chiaro comunque che l’attività di impartire lezioni private e ripetizioni, sia che si scelga il regime forfettario sia che si scelga quello speciale, è applicabile ai soli docenti part-time; in caso di docente con contratto a tempo indeterminato si configurerebbe come attività incompatibile con tutte le conseguenze collegate.
Gli Associati possono consultare la risposta all’Interpello n. 63 dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.