La proroga cd. “tecnica” nel nuovo Codice dei Contratti
La disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici fa divieto di rinnovare tacitamente i contratti alla scadenza, poiché ciò equivale ad un affidamento diretto al contraente e, laddove per tipologia e per valore, la scelta del contraente debba sottostare a regole concorrenziali di selezione, il rinnovo finirebbe per costituire uno strumento elusivo delle regole in questione.
Esiste però una proroga cd. “tecnica”, nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale.
La proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro. Tale lettura dell’istituto della proroga “tecnica” è contenuta nell’art.120 comma 11 d.lgs. 36/2023.
La proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché rispettosa di una serie di condizioni “limitative”:
- viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura a pubblica evidenza;
- deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a conclusione della procedura a pubblica evidenza;
- deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico.
Gli Associati possono leggere la Sentenza del 16.02.2023 n. 1635 del Consiglio di Stato, sez. V.