Transazioni commerciali e ritardo nei pagamenti
È stato fissato al 4,50% il saggio degli interessi di mora per il primo semestre 2024. Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 il MEF ha reso noto che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento è stato modificato.
Il nuovo saggio degli interessi sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. “interessi moratori”.
Ricordiamo che il saggio di interesse in favore del creditore, che deve essere versato in caso di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, è stato istituito con il d.lgs. n. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si applicano ai contratti conclusi:
- tra imprese, compresi i liberi professionisti);
- tra imprese e pubbliche amministrazioni.
L’art. 1224 c.c. stabilisce che “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”. Pertanto, gli interessi moratori devono essere pagati al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria. Tali interessi devono essere corrisposti anche se non sono espressamente pattuiti dalle parti.
Peraltro il 16 novembre 2023 la Commissione Europea ha deciso di deferire l’Italia (INFR(2021)4037) alla Corte di Giustizia dell’UE per la non corretta applicazione delle norme della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.