È abilitato solo il RUP ad adottare il provvedimento di esclusione
La recente Sentenza 12.01.2024, n. 655 del Tar Lazio, sez. III è relativa alla competenza del RUP all’adozione di un provvedimento di non aggiudicazione/esclusione. Sebbene sia relativa al pregresso regime normativo (d.lgs. 50/2016), la sentenza contiene indicazioni confermate anche dal nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), in particolare nell’art. 15 e nell’allegato I.2 relativo alle prerogative/responsabilità del RUP (responsabile unico del progetto).
In sintesi, il ricorrente, oltre a lamentare il mancato contraddittorio, sostiene che i provvedimenti di esclusione sarebbero stati viziati da incompetenza perché non erano stati firmati dal RUP ma da un suo superiore gerarchico, senza, inoltre, valutare la gravità dei fatti e la loro idoneità a incrinare l’affidabilità dell’impresa né l’efficacia delle misure di self cleaning adottate per evitare la mancata aggiudicazione.
Il giudice amministrativo ha dato ragione al ricorrente, evidenziando come il provvedimento di esclusione non sia stato sottoscritto dal RUP, che in materia ha una competenza esclusiva e “funzionale”, che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione degli operatori economici partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico”.
La funzione di RUP, attualmente molto diverso rispetto al passato, non prevede esplicitamente la possibilità di delegare la funzione e tantomeno la firma, in quanto non esplicitamente previsto dal Codice dei Contratti (principio di riserva di legge). Inoltre, il controllo della documentazione presentata dai concorrenti era stato effettuato dal RUP, assumendo così una funzione di coordinamento e di controllo, risultando quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Gli Associati possono leggere la Sentenza 12.01.2024, n. 655 del Tar Lazio.