Chiusura giornate prefestive
Le festività natalizie si stanno avvicinando velocemente e scatta la domanda se gli straordinari possono essere riconosciuti come riposo compensativo e come fare per chiudere la scuola nelle giornate prefestive.
“Giornata prefestiva” è quella collocata il giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’annuale OM del Ministero; le festività sono ad esempio tutte le domeniche, Natale, il 26 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, anniversario della Liberazione, festa del Santo Patrono, etc. etc.. Non possono considerarsi prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole, che effettuano ad es. il funzionamento su cinque giorni.
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche (es. natale, pasqua) è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale ATA (comma 3 art. 36 DPR 209/87).La chiusura è disposta dal dirigente, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA: deve essere comunicata all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicata all’albo online della scuola.
Pertanto, in caso di chiusura dei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, deliberata dal Consiglio d’Istituto in presenza dell’assenso di 2/3 del personale ATA, al personale stesso deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate, attraverso:
- l’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana della chiusura prefestiva;
- festività soppresse;
- ferie, ma non può però essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.
- ore eccedenti il lavoro ordinario (lavoro straordinario).
Il personale ATA è autorizzato dal direttore a prestare ore eccedenti (Tab. A CCNL 29.11.2007); il direttore concorda con il dirigente le proprie ore straordinarie. Per tutto il personale ATA, compreso il direttore, la prestazione deve risultare da sistemi di rilevazione automatica delle presenze (art.3, c. 83, legge 24.12.2007, n. 244).
Qualora il direttore o qualsiasi altro dipendente ATA presti attività autorizzata/concordata oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.
Le giornate di riposo maturate potranno essere cumulate e usufruite dal direttore e dagli ATA nei periodi di sospensione delle attività didattiche o estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e all’operatività della scuola.