Ancora culpa in educando e culpa in vigilando
Ne abbiamo già parlato due news fa, ma precisiamo ancora poche cose su richiesta.
Il 2° comma dell’art. 2048 c.c. stabilisce che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
A carico dei docenti si prevede una responsabilità “aggravata” in quanto si basa su di una colpa presunta, cioè sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di vigilanza sugli alunni.
Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell’art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, “dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” ( Tribunale Milano, 28.06.1999, in Giur. Milanese, 2000, 111). Se, quindi, la vigilanza “deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori“ (Cass. 22.01.1980 n. 516) al contrario, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento.
È, infatti, necessario correlare il contenuto e l’esercizio del dovere di vigilanza “in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione” degli alunni (Cassazione civile sez. III, 23.6.1993, n. 6937 e Cassazione civile, sez. III, 15.01.1980 n. 369).
“Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” (comma 3, art. 2048 c.c).
I genitori, tutori e precettori devono dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone, almeno per i docenti, anche l’adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa.
È possibile un concorso di colpa tra genitori ed insegnanti, ma l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. È stato ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori e concorrentemente a culpa in vigilando della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il patentino.
Possono essere, comunque, convenuti in giudizio sia i genitori dell’alunno autore del danno, a titolo di culpa in educando, sia il Ministero per il fatto del docente responsabile a titolo di culpa in vigilando.
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