Viaggi aerei: posto garantito accanto al disabile
Il problema nasce quando un passeggero a mobilità ridotta (ad esempio un docente), ma anche dei disabili e/o dei minori (ad esempio studenti di una scuola) devono acquistare un volo. Alcune compagnie aeree ancora oggi, impongono il pagamento di una tariffa aggiuntiva per avere il posto accanto al passeggero di riferimento ai genitori e/o accompagnatori, a volte superiore al costo dello stesso biglietto aereo.
Di conseguenza, in data 16 luglio 2021, l’ENAC, considerando questa pratica scorretta e in violazione della normativa europea, adottava la disposizione n. 63/2021, intitolata «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori», invitando le compagnie aeree a garantire senza ulteriori costi, oltre quelli ordinari per la ordinaria prenotazione, questo servizio.
I minori, le persone diversamente abili o a mobilità ridotta devono viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi, in particolare modo per motivi di sicurezza, non potendo il personale della compagnia garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri in caso, ad esempio, di eventuali emergenze. Inoltre, il sovraprezzo per la prenotazione del posto costituisce una pratica commerciale scorretta, tanto è vero che l’art. 3 della Circ. ENAC n. 63/2021 prevede la restituzione delle “somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.
Alcune compagnie aree hanno ricorso avverso questa disposizione ENAC, ma sono stati respinti: in tal senso Sentenza n. 15305/2022, Sentenza n. 16024/2022 e la recentissima Sentenza n. 07554/2023 del TAR Lazio.
Pertanto, in occasione delle visite e viaggi d’istruzione o di viaggi aerei (progetti Erasmus+) agli eventuali disabili, ma anche ai minori, il vettore aereo deve garantire il posto accanto all’accompagnatore senza costi aggiuntivi.