Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei Contratti
Il principio di rotazione è nato per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti, avviando così un rapporto esclusivo con un ente pubblico.
In buona sostanza, la rotazione consente l’alternanza dell’aggiudicazione a diverse imprese, consentendo anche la partecipazione alle piccole e micro imprese. Nel nuovo codice la rotazione riguarda solo gli affidamenti e non più anche gli inviti come nel d.lgs. 50/2016.
L’art. 49 del d.lgs. 36/2023 norma il principio di rotazione degli appalti sottosoglia. Il comma 2 indica il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato) nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:
- una commessa nello stesso settore merceologico;
- la stessa categoria di opere;
- lo stesso settore di servizi.
Secondo il d.lgs. 50/2016 la rotazione non si applicava laddove il nuovo affidamento avveniva tramite procedure ordinarie o comunque aperte. Secondo l’art. 49 d.lgs. 36/2023, invece, si delineano diversi scenari e deroghe al principio di rotazione.
Art. 49, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il contraente uscente può essere reinvitato o può ottenere l’affidamento diretto per:
- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative possibili;
- accurata esecuzione del contratto precedente.
Questa deroga era già prevista nelle Linee Guida ANAC n.4, in un contesto, però, nel quale il principio si applicava anche agli inviti.
Art. 49, comma 5, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti derogano al principio di rotazione in caso di procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) ≥ a 140.000 € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, quando l’indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può decidere di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 €.