Denuncia Infortunio sul Lavoro
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro fa scattare a carico del dirigente/ datore di lavoro una serie di obblighi da rispettare, pena l’erogazione di sanzioni amministrative.
Tra queste, vi è innanzitutto l’obbligo di denuncia dell’infortunio e della sua comunicazione. Per le scuole è operativa l’area funzionale SIDI dedicata alla compilazione e all’invio, in modalità “on line”, delle denunce/comunicazioni di infortunio.
La sola comunicazione di infortunio obbligatoria va fatta quando l’evento abbia cagionato al dipendente una prognosi ed una conseguente assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’infortunio) o prolungata fino a 3 giorni.
Questo obbligo di comunicazione, previsto dall’art.18, comma 1, lett. r) d. lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza, risponde unicamente alle finalità statistiche e informative del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
La denuncia d’infortunio va fatta quando l’evento abbia cagionato al lavoratore una prognosi ed una conseguente assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (oltre quello dell’infortunio).
Questo adempimento, a differenza della comunicazione, è necessario per beneficiare della copertura assicurativa e dell’indennizzo INAIL ed assolve anche l’obbligo di comunicazione precedente.
In caso di omissione o ritardo della denuncia/comunicazione di infortunio, l’INAIL può sanzionare il dirigente/datore di lavoro con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 (art. 53 T.U. INAIL e circolare INAIL n.24 del 9 settembre 2021).
Dal 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni, va tenuto conto anche dell’art. 18, comma 1, lettera r) d.lgs. n. 81/2008 e della conseguente sanzione, prevista dall’art. 55, comma 5, lettera g) dello stesso decreto, che va da € 1.228,50 a € 5.528,28, la cui applicazione esclude la sanzione dell’art. 53 sopra indicata.
Clicca QUI per scaricare la Circ. Inail n. 24 del 9 settembre 2021.
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