Legittimo il licenziamento di chi fa timbrare il badge al collega
È grave la condotta del dipendente (pubblico) che, in maniera truffaldina, consegni al collega il badge attestante la propria presenza, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non ha raggiunto il luogo di lavoro. Va inoltre considerata irrilevante la durata dell’assenza laddove la ripetizione della condotta, tutt’altro che episodica, ne connoti la gravità, giustificandone la sanzione espulsiva.
E’ quanto emerge dall’Ordinanza Corte Cassazione, Sez. Lavoro n. 10239 del 18 aprile 2023, in merito al ricorso di un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato quanto deciso in precedenza dal Tribunale di Taranto.
La Corte di appello di Lecce confermava la legittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente al quale era stato contestato l’uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge personale che, in base ad un ordine di servizio, doveva necessariamente essere eseguito personalmente dai lavoratori all’interno dell’azienda e non da parte di terzi compiacenti, come avvenuto nel caso di specie.
I giudici della Corte Cassazione hanno ritenuto prive di pregio le argomentazioni poste a fondamento del ricorso in quanto “è oggettivamente grave la condotta di chi in maniera truffaldina consegni ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro”, e hanno aggiunto che “correttamente la Corte di merito ha sottolineato l’irrilevanza in sé della durata dell’assenza ed ha evidenziato che la ripetizione della condotta, tutt’altro che episodica, ne connota la gravità e giustifica la sanzione irrogata”.
Di seguito, gli Associati possono consultare il testo dell’Ordinanza n. 10239/2023.