DSGA inadempiente: facciamo chiarezza
Sui social abbiamo visto le diapositive dal titolo “La procedura degli acquisti per il PNRR” del 9 maggio 2023, recanti il logo ANP (Associazione Nazionale Presidi).
Ci ha particolarmente stupito la diapositiva n. 17 “Criticità: il DSGA inadempiente”. Dopo il titolo la slide riporta questa breve introduzione sulla quale vogliamo soffermarci: “Il PNRR non prevede altri adempimenti se non quelli che il DSGA è tenuto a garantire per legge, regolamento e contratto ossia, a titolo esemplificativo, variazioni di bilancio, iscrizione degli impegni, redazione delle determine e dei contratti, acquisizione delle fatture e dei documenti di spesa, mandati, pagamenti ecc. Di conseguenza, non trattandosi di impegni diversi da quelli ordinari e obbligatori, non possono essere rifiutati.”
A titolo esemplificativo:
- “Le variazioni del programma annuale […] sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.” (art. 10 co 3 D.I. 129/2018)
- “L’impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico ed è registrato dal D.S.G.A.” (art. 15 co 6 I. 129/2018);
- La determina a contrarre è l’atto del dirigente con la quale la stazione appaltante manifesta la volontà di stipulare un contratto.
- Le fatture elettroniche si acquisiscono on line e le notule etc si scaricano dalla PEC; la verifica di conformità della fornitura, obbligatoria e propedeutica al mandato, è rilasciata dal dirigente, in quanto “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali” (art 25, co 2, d.lgs. 165/2001);
- “I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.” (art. 17, co 1 D.I. 129/2018)
La Tabella A del CCNL 29.11.2007 stabilisce che il direttore “Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili”. In altre parole il direttore svolge attività istruttoria, cioè valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento e trasmette poi al dirigente la proposta di provvedimento per l’adozione, ciò rientrando nell’esclusiva responsabilità dirigenziale.
Il dirigente assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli OO.CC., svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali funzioni, il dirigente è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art. 25, co 2, d.lgs. 165/2001 e art. 1, co. 78, legge 107/2015, art. 3 D.I. 129/2018).
Il direttore sovrintende, con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali della scuola, coordinando il personale assegnato (art. 25, co 5, d.lgs. 165/2001). A questo si aggiunge quanto previsto dall’art. 41, co. 4 D.I. 129/2018: “Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il D.S.G.A”.
Queste sono le precise responsabilità del direttore e del dirigente in materia di contabilità e attività negoziali secondo le previsioni normative.