I certificati antincendio tra mille proroghe
A fine dicembre 2015, il cd “Milleproroghe” rimandava all’anno successivo l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, e poi di anno in anno sino a dicembre 2022, rimandato a dicembre 2024. La norma che impone alle scuole di dotarsi del CPI risale al 1992, ben 31 anni fa, ed è il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.
Nel portale unico dei dati della scuola sono stati rilasciati tutti i dataset divisi per categorie, ripensate e riorganizzate rispetto a quelle diramate negli anni scorsi. Ma i dati continuano ad essere preoccupanti: gli edifici scolastici privi del Certificato di Prevenzione Incendi/Visto di Conformità sono quasi la metà ed emerge che il dato della redazione dei Piani di Emergenza risulta molto disomogeneo a livello regionale.
Fortunatamente l’incidenza degli incendi rispetto a crolli di controsoffitti o di cedimenti strutturali è più bassa, ma è necessario prendere atto che l’apposita normativa considera con l’incendio anche altri aspetti, quali, ad esempio, le scale di emergenza per gli edifici a più piani, un certo numero di vie d’uscita e misure per l’evacuazione in caso di emergenza.
I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di richiedere formalmente il CPI alle amministrazioni competenti ed è indispensabile perciò che Comuni e Province si adeguino tassativamente entro dicembre 2024, al fine di evitare ogni possibile pericolo per migliaia di studenti, docenti ed ATA in caso, ad esempio, di una evacuazione inaspettata.
È un panorama complesso ed in evoluzione quello in cui si collocano le scuole, che si sentono sempre più sole. Dalla loro parte le scuole hanno la possibilità di stipulare contratti assicurativi per coprire i danni alle cose e alle persone terze (polizza RCT) e i danni ai beni di proprietà della scuola (pacchetto IFE – Incendio, Furto, Elettronica).
La polizza incendio di fatto garantisce molto di più del singolo evento “incendio”, coprendo ad esempio una lunga serie di avvenimenti quali fulmini, rottura tubazioni dell’acqua, rigurgiti di fogne, tempeste d’acqua e di vento, scariche elettriche, rovina di ascensori, danni causati dal fumo. Ma, ancora più importante, comprende garanzie che normalmente sono solo opzionali: danni da colpa grave dell’assicurato, dolo e colpa grave di persone delle quali si debba rispondere, cioè gli alunni, e ancora danni da eventi socio-politici, atti di scioperanti, atti vandalici, danni agli effetti personali dei dipendenti.
È opportuno sottolineare che il patrimonio dell’istituto – grande o piccolo che sia – è un elemento fondamentale e imprescindibile per garantire l’offerta formativa e il servizio scolastico di istruzione, formazione ed orientamento non può essere ostacolato da problemi ai beni dell’istituto.
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