Quante assemblee sindacali in un mese??
È a tutti noto che l’assemblea sindacale è un diritto, che garantisce a tutti i lavoratori di riunirsi nel luogo dove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse del lavoro. In particolare bisogna considerare il principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e il diritto di sciopero (art. 40 Cost.).
Il diritto di assemblea è regolato poi dalla Legge 300/1970 più conosciuta come Statuto dei Diritti dei Lavoratori. All’art. 20 è detto chiaramente (perciò dal 1970) che per dieci ore l’anno, su convocazione da parte delle “rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”, i lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro continuando a percepire la regolare paga oraria prevista.
Nella scuola è l’art. 23 del CCNL 19.04.2018 e l’art. 4 del CCNQ del 4.12.2017 a stabilire che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali sul luogo di lavoro per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
La citata disposizione prevede, inoltre, che in ogni scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
A questo proposito l’ARAN segnala che, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge, sia a scuola sia in ambito territoriale.
Infine, la norma pattizia stabilisce che le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi, invece, in orario non coincidente con quello delle assemblee dei docenti, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Peraltro, ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola scuola nell’ambito dello stesso comune.
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre, comunque, nei limiti delle dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico.