Sempre più complicato: due figli si ammalano, da lunedì a venerdì di due settimane consecutive
L’art. 12 comma 6 CCNL comparto scuola del 29.11.2007 dispone espressamente che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Nel caso in cui venga richiesto un giorno di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni nella giornata di venerdì e una successiva richiesta con altro certificato per la giornata di lunedì ai sensi della norma sopra richiamata rientrano nella malattia del bambino anche le giornate di sabato e domenica ricomprese nel periodo richiesto ovvero quelle ricadenti tra due periodi di congedo non intervallati dalla ripresa dell’attività lavorativa. Infatti il calcolo dell’assenza per congedo parentale si deve effettuare tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Qualora invece la/il dipendente chieda due periodi di congedo riferiti a bambini diversi il caso è diverso. L’Aran, che si è pronunciata, ritiene l’assenza assimilabile alla fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.
È opportuno ricordare la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.
Anche il messaggio Inps 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica (non lavorativi) compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo.