Le stazioni appaltanti possono sbagliare!!!
Un Comune deve affidare il servizio di ristorazione scolastica per sei aa.ss. per un importo a base d’asta di 4 milioni e mezzo. Invece di indire una gara per affidare il servizio il Comune ha deciso di assegnare direttamente, senza gara e per altri sei anni, la gestione del servizio “mensa” allo stesso operatore uscente, con cui aveva stipulato il contratto nel marzo 2017.
Il Codice dei Contratti Pubblici non consente un tale modo di procedere, perché sottrae l’affidamento alla concorrenza e alla scelta della migliore offerta, premiando solo l’operatore economico uscente scelto discrezionalmente dal Comune, senza selezione e confronto aperto.
L’assegnazione del servizio di ristorazione scolastica è illegittima e come tale va annullata per gravi vizi legittimanti: questo è quanto ha deciso ANAC con la delibera n.27 del 25 gennaio 2023, lasciando al Comune trenta giorni per adeguarsi e per comunicare l’avvenuto annullamento. Se entro tale data non avrà provveduto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione impugnerà la documentazione di gara.
“Come confermato dalla granitica giurisprudenza in materia, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per la ripetizione di servizi analoghi è ammessa in casi eccezionali, e solo sulla base di stringenti presupposti, che devono ricorrere tutti cumulativamente”; così scrive ANAC.
Il Comune non aveva mai proposto in alcun documento di gara la riqualificazione del provvedimento precedente, né aveva stabilito alcuna clausola contrattuale che prevedesse l’eventuale rinnovo. Pertanto la delibera comunale assunta è in palese violazione dei principi in materia di concorrenza e favor partecipationis (art.30 d.lgs.50/2016), applicabili anche alle concessioni di servizi.
Considerato che il riaffidamento del servizio allo stesso operatore economico può essere adottato solo in casi eccezionali, a determinate e specifiche condizioni, concluso il contratto la stazione appaltante avrebbe dovuto espletare una nuova procedura di affidamento, pubblicando un bando di gara o facendo ricorso ad un’altra procedura negoziata.
Gli Associati possono leggere la delibera ANAC n.27 del 25 gennaio 2023.