Danno erariale per condotta omissiva del dirigente che causa infortunio
Punto di partenza è la carenza di manutenzione di una struttura scolastica ed in particolare dei cancelli dell’istituto. Il dirigente, nella veste di datore di lavoro, era obbligato a vigilare sull’edificio scolastico, a segnalare il cattivo funzionamento dei cancelli dell’istituto e a richiederne l’urgente manutenzione al Comune.
Di conseguenza alla violazione dell’obbligo di segnalazione del cattivo funzionamento dei cancelli dell’istituto si è verificato un infortunio lavorativo subito da una dipendente scolastica.
Con Sentenza n. 87 del 10.11.2022 la Corte dei Conti – Sez. Reg. Giurisdizionale Regione Umbria ritiene che il danno indiretto provocato dal risarcimento a favore della dipendente in esecuzione di una sentenza civile irrevocabile di condanna per sinistro lavorativo è imputabile a titolo di danno erariale al dirigente che lo ha colpevolmente causato in quanto “il dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766 del 2019).
Nel caso in questione, poiché si è verificato a causa della carenza di manutenzione della struttura “deve ritenersi che il danno sia stato causato per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il dirigente era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti e che egli debba in questa sede essere di conseguenza ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto”.
La Corte dei Conti umbra rileva la gravità della colpa, peraltro ulteriormente confermata dal fatto che, persino “dopo il grave infortunio occorso alla dipendente, il malfunzionamento non è stato tempestivamente segnalato e prontamente fatto riparare dal dirigente, che ha in tal modo perseverato in un atteggiamento di negligenza e imprudenza”.
Gli Associati possono leggere la Sentenza n. 87 del 10.11.2022 la Corte dei Conti – Sez. Reg. Giurisdizionale Regione Umbria.