Servizio senza titoli: legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno
Per l’accesso alla graduatoria per le supplenze A.T.A. di III fascia un collaboratore scolastico aveva dichiarato di essere in possesso di una qualifica professionale e di avere prestato alcuni servizi, così ottenendo un buon punteggio e l’assunzione.
I titoli di servizio e di istruzione, in fase di controllo, sono risultati falsi o non valevoli: il collaboratore scolastico prestava, pertanto, servizio senza i necessari titoli. La Procura regionale della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio il collaboratore scolastico chiedendone la condanna a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati.
Il collaboratore presentava le proprie controdeduzioni, in cui, pur riconoscendo la mancanza dei titoli di servizio dichiarati per l’accesso alla graduatoria, contestava la sussistenza di un danno erariale, avendo egli stesso regolarmente svolto l’attività lavorativa come sarebbe comprovato anche dalla mancata sospensione o licenziamento dopo la scoperta della carenza dei titoli.
La Procura regionale evidenziava l’insussistenza di un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l’Amministrazione derivante da prestazioni lavorative rese da un pubblico dipendente senza il prescritto titolo, indispensabile per svolgere determinate mansioni (Sez. giur. Lazio Sent. n. 864/2012 e Sez. III App. Sent. n. 70/2017). Viene esclusa anche l’applicabilità del principio di tutela del lavoratore previsto dall’art. 2126 c.c. (Prestazioni di fatto con violazione di legge).
La pronuncia è della Corte dei Conti della Toscana con Sentenza n. 388 del 24.11.2022
È legittima sia la risoluzione del contratto sia il risarcimento del danno arrecato al Ministero, che si deve peraltro considerare costituito non solo dalla retribuzione percepita dal dipendente ma anche dall’indebito pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un rapporto che è stato illecitamente conferito.