Diritto all’oblio dal 1° gennaio 2023
Il 1° gennaio 2023 segna lo starting point: diviene operativa la deindicizzazione da Google & Co. per coloro che sono stati assolti o per i quali è scattata l’archiviazione; vale anche per le testate online nel caso di richiesta da parte degli interessati (art.64 ter d.lgs. n. 271/1989, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
È il d.lgs. n.150/2022, la Riforma Cartabia del processo penale, sulla giustizia riparativa e le disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, ad aver disposto con l’art. 41, comma 1, lettera h) l’introduzione dell’art. 64-ter. Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia a partire dal primo gennaio 2023, arrivano nuove regole anche in materia di diritto all’oblio per chi ha ottenuto dal giudice una sentenza di assoluzione o di archiviazione.
Coloro che hanno avuto una conclusione favorevole del processo o del procedimento penale possono richiedere un provvedimento di cancellazione dei propri dati dagli archivi online, cioè la deindicizzazione da Google & Co. e dalle varie testate online. La normativa si riferisce anche ai contenuti che non sono stati ancora pubblicati, e che quindi, su richiesta del diretto interessato, non devono essere raggiungibili dai motori di ricerca.
L’articolo 64 ter “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, infatti così recita: “La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
La richiesta di deindicizzazione deve essere presa in carico dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione.