La partecipazione a corsi di formazione è servizio
Credevamo non fosse neppure possibile pensarlo, ma … abbiamo dovuto ricrederci.
Gli Assistenti Amministrativi, se lo richiedono o qualora sia previsto nel piano annuale della formazione stilato dal direttore (art. 64 comma 1 CCNL 29.11.2007), partecipano alla formazione in servizio, con ciò intendendo che la formazione è prestato servizio a tutti gli effetti.
È impensabile che debbano recuperare il tempo della formazione se l’attività formativa è stata autorizzata e/o sia prevista nel piano della formazione del direttore e sia svolta dall’amministrazione (USR, ATP, istituti scolastici), università o enti accreditati dal Miur.
Lo stesso vale per i direttori sga.
Pertanto, il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche e/o enti accreditati è considerato in servizio a tutti gli effetti (art. 64 comma 3 CCNL 29.11.2007).
In quanto considerato servizio prestato a tutti gli effetti, la formazione è incompatibile con le assenze per malattia, maternità, congedi parentali, assistenza handicap e con tutti i casi in cui il dipendente sia posto in situazione di stato assimilata al servizio.
Con questo si intende che non è possibile svolgere attività di formazione quando si è in malattia, maternità, etc. Qualora la formazione sia on line volendo è possibile partecipare all’evento formativo online, in forma privata e se non costituisce aggravio alla salute, ad esempio, in caso di malattia. In questo caso non è ovviamente possibile il formale riconoscimento dell’attività formativa on line.