I tempi di vigilanza e il passaggio di testimone
Abbiamo già scritto dell’obbligo di vigilanza, degli attori su cui ricade tale obbligo e delle necessarie e correlate misure organizzative.
Per quanto concerne i tempi e le modalità di vigilanza è però da escludere l’adozione di “liberatorie”, che si concretizzano in formule di esonero da responsabilità della Scuola per eventuali danni conseguenti alla situazione in parola; si pensi, ad esempio, a quelle per le gite scolastiche.
Simili “autorizzazioni”, infatti, non costituiscono causa esimente la responsabilità per le lesioni eventualmente subite dall’ alunno. Le liberatorie potrebbero, al contrario, costituire avallo e prova della consapevolezza delle modalità di entrata/uscita, con la conseguenza di diventare, sul piano probatorio, un’ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni stessi.
Unica eccezione è costituita dalla liberatoria per l’uscita autonoma degli alunni/studenti prevista dall’art. 19 bis della Legge 4.12.2017, n.172.
Già la Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 3074 del 30.03.1999, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità: “l’Istituto d’ istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e fini al subentro, reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un docente, non costituendo tale assenza fatto eccezionale bensì“ normale e prevedibile.
In capo all’Istituto Scolastico, e più in particolare ai docenti, permane quindi un preciso dovere di protezione nei confronti degli alunni consistente nel vigilare sui minori affidatigli sino al momento in cui un altro soggetto non ne acquisisca in concreto il controllo (Cassazione Civile, Sez III, Sentenza 28.04.2017 n. 10516).
Deve, insomma, avvenire il passaggio di testimone, cioè l’obbligo di vigilanza deve essere formalmente assunto da un altro soggetto.