Assistenti per l’autonomia e scuole paritarie

Assistenti per l’autonomia e scuole paritarie

Il TAR Lazio, Sez. II con Sent. n.15710 del 24.11.2022 ha annullato un recente Regolamento di Roma Capitale nella parte in cui erogava fondi per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quindi quelle private paritarie, per le quali era previsto solo un contributo economico per il pagamento di queste figure.

Il TAR ha accolto le censure di parte ricorrente (A.N.I.N.S.E.I.) basandosi sulla normativa che regola l’obbligo di assistenza per l’autonomia e la comunicazione gravante sui Comuni di residenza degli alunni con disabilità, a partire dagli artt. 42 e 45 del dPR n. 616/77, confermato dall’art. 139 del d.lgs. n.112/98. Il TAR Lazio precisa che nessuna norma prevede una distinzione tra le scuole statali e paritarie, siano esse pubbliche, come quelle comunali, o private.

Inoltre viene precisato, ed è molto interessante, che il Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza scolastica anche ai propri alunni frequentanti scuole statali e paritarie site anche in Comuni diversi da quello di residenza.

Il servizio di assistenza, come pure il trasporto scolastico sempre di competenza degli EE.LL., deve essere garantito dai Comuni direttamente con proprio personale o tramite appalti con soggetti del Terzo settore, 

Punto di partenza è il principio dell’art. 33 comma 4 della Costituzione, che stabilisce che lo Stato riconosce e promuove la parità scolastica. La legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, proprio sulla base al dettato costituzionale, statuisce che le scuole paritarie, sia pubbliche sia private paritarie, fanno parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d’Istruzione. Infatti, se così non fosse, le scuole private paritarie continuerebbero a rimanere erroneamente equiparate a quelle private senza la parità.

Gli Associati possono consultare la Sent. n.15710 del 24.11.2022 del TAR Lazio, Sez. II .


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Clicca QUI per scaricare la sentenza.


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