Quello che il docente può chiedere, ma non l’ATA e neppure il dirigente

Quello che il docente può chiedere, ma non l’ATA e neppure il dirigente

Questo di inizio anno è il miglior momento per un docente di richiedere l’autorizzazione ad una libera professione al dirigente scolastico, rilevante soprattutto nella secondaria di secondo grado, per la presenza di docenti liberi professionisti legati alle materie tecniche degli istituti tecnici e professionali. Può essere concesso “previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”, ai sensi dell’art. 508, comma 15 d. lgs.16 aprile 1994, n. 297

La fonte normativa è chiara e riferita esclusivamente ai docenti.

Non dovendo essere di pregiudizio all’assolvimento del servizio di docenza, ne deriva la necessità di un preciso accertamento prima della concessione, sulla quale si sono espresse in concreto anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., n. 26016/2018, Cons. Stato Sez. VI, n. 2943/2003, T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, n. 987/2005 e T.A.R. Sardegna, n. 341/1997.

Pertanto, deve essere garantito il rispetto della coerenza tra libera professione da autorizzare e insegnamento, che non sempre è facilmente declinabile. La ratio della disposizione ha un alto valore etico: l’attività autorizzata, pur sottraendo tempo, può concorrere comunque all’arricchimento positivo del docente nella sua attività didattica riguardante, infatti, quegli aspetti tecnici specifici e consentendogli di assolvere anche alla cura del “proprio aggiornamento culturale e professionale”. Si pensi ad un commercialista che insegni in un istituto tecnico commerciale.

A proposito di prestazioni libero professionali ed incarichi al personale dipendente di una P.A. (che non sia docente) è utile fare alcune puntualizzazione alla luce di quanto stabilito dal documento “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti” (Conferenza unificata il 24 luglio 2013). 

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle PP.AA. a tempo pieno e con part time superiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche di abitualità e professionalità ed evidenzino (eventuali) conflitti di interessi con l’attività svolta

Invece per i dipendenti con part time pari o inferiore al 50% sono vietati solo gli incarichi che presentino eventuale conflitto di interessi. Questo vale anche per il personale delle scuole.

Pertanto, a differenza dei docenti per i quali la norma prevede una speciale deroga, nessun dipendente ATA può chiedere al dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio di una libera professione, salvo presti servizio in part time sino al 50%.

La logica sottesa è che gli incarichi extra-istituzionale devono considerarsi eccezionali rispetto allo status di pubblico dipendente in generale ed in particolare di personale scolastico.

Gli Associati possono leggere il documento Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, frutto del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI.


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Clicca QUI per scaricare il documento Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti


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