Il certificato antipedofilia
Il certificato antipedofilia
Il dPR 14.11.2002, n. 313 è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. È d’obbligo ricordarlo a seguito della domanda posta da una nostra Associata: vuole sapere se si debba richiedere ai dipendenti scolastici neoassunti l’autocertificazione ai sensi del 445/2000 in sostituzione della certificazione antipedofilia (d.lgs. 39/2014). Per Certificato Antipedofilia si intende il certificato penale del Casellario Giudiziale di un soggetto che deve essere assunto per operare a contatto diretto e continuativo con i minori, come il personale scolastico. Va obbligatoriamente richiesto dal datore di lavoro in fase di assunzione, secondo quanto disposto dal d.lgs. 4.03.2014, n. 39. La richiesta del Certificato Antipedofilia è diventata obbligatoria a partire dal 6 aprile 2014 per le assunzioni di dipendenti che dovranno interfacciarsi con i minori, in ottemperanza alla direttiva 2011/93 dell’UE che disciplina la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il Certificato penale del Casellario Giudiziale per uso lavoro con i minori, anche detto Certificato Antipedofilia, mira ad attestare l’assenza di condanne definitive nei confronti di un soggetto relativamente a reati pedopornografici. A tal fine si fa presente che l’articolo 25 bis dPR n. 313/2002, rubricato “Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” prevede chiaramente che: “1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.” Il dipendente, pertanto, può produrre tutt’al più l’autocertificazione ai sensi del 445/2000 in attesa che il datore di lavoro (SCUOLA) acquisisca la certificazione. L’obbligo di acquisirlo è perciò del datore di lavoro (SCUOLA) e sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto (eventuale supplenza), il datore di lavoro (SCUOLA) stipuli altro/nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Gli Associati possono leggere la norma attuativa della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile al seguente permalink:
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