Legittima la sospensione dello studente che ferisce il compagno di banco
A fine febbraio 2016 in una scuola media uno studente riporta una ferita lacero-contusa di circa un centimetro di diametro, con sanguinamento. La dirigente, interrogando i compagni del ferito, stabilisce che la ferita è stata causata dal compagno di banco. Convocato in presidenza accompagnato dal padre, quest’ultimo ammette di avere collocato per scherzo una matita, in posizione verticale, sulla sedia del compagno che si è ferito mentre si sistemava sulla propria sedia.
Tre giorni dopo l’incidente il consiglio di classe delibera all’unanimità di comminare una sanzione di quindici giorni di sospensione senza obbligo di frequenza e consiglia ai genitori del feritore di prendere in considerazione il cambio di scuola.
I genitori dello studente sospeso contestano la decisione, mettendo in dubbio la legittimità della sospensione e contestualmente chiedendo al Ministero dell’Istruzione, all’USR e alla scuola un risarcimento per i danni morali subiti dal figlio sospeso.
Il Tar Lazio osserva che il comportamento dello studente sospeso è palesemente grave e quindi “la sanzione decisa dalla scuola è proporzionata rispetto all’episodio e ai danni procurati”.
I genitori ribadiscono le loro contestazioni nei confronti della posizione assunta dalla scuola. In particolare, sottolineano “la finalità educativa delle sanzioni” che “devono essere temporanee e proporzionate”, aggiungendo anche che “allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, proprio perché la finalità della sanzione non è meramente punitiva ma educativa e di rafforzamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica”.
Il Consiglio di Stato non condivide le obiezioni dei genitori secondo i quali “il regolamento d’istituto deve rafforzare, con la previsione di sanzioni alternative all’allontanamento dalla comunità scolastica, la possibilità di recupero dello studente”. Seguendo la linea tracciata dal Tar Lazio, il Consiglio di Stato conferma la legittimità della sanzione adottata dalla scuola nei confronti dello studente sospeso, per l’ estrema gravità del gesto compiuto, che “ha leso l’integrità fisica” del compagno di banco.
A questo si aggiunge anche il fatto che in passato lo studente sospeso si è reso colpevole di altri episodi violenti in classe.
I giudici del Consiglio di Stato ribadiscono “la proporzionalità della misura adottata” dalla scuola e adeguata anche in relazione alle circostanze oggettive e soggettive conosciute dal corpo docente.
Per gli associati è possibile scaricare la Sentenza 30 maggio 2022, n. 4390 del Consiglio di Stato, Sez. VII.