Il Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio
La norma che impone alle scuole di dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è il D.M. 26 agosto 1992, ben 30 anni fa. I dirigenti avevano (sicuramente è stato rispettato) l’obbligo di richiedere formalmente il Certificato di Prevenzione Incendi alle amministrazioni competenti, al fine di evitare ogni possibile pericolo per migliaia di studenti, docenti ed ATA in caso, ad esempio, di una evacuazione inaspettata.
Il D.L. 59/2019, conv. con Legge 81/2019, ha previsto la definizione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che all’attuazione del piano si doveva provvedere mediante utilizzo delle risorse assegnate al MIUR, provenienti dalla Legge di bilancio 2019.
In attuazione, è stato adottato il DM n.1111/2019; i contributi dovevano essere concessi direttamente agli EE.LL. per un massimo di € 70.000 per ciascuna delle scuole del I° ciclo e di € 100.000 per ciascuna delle scuole del II° ciclo. Dopo gli avvisi di rito l’ammissione al finanziamento è stata disposta con DM 43/2020.
Nelle more dell’attuazione del piano straordinario era stato differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento dei medesimi edifici alla normativa antincendio, nei casi in cui non si fosse già proceduto. Da ultimo, però, il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2022 (art. 2, comma 4-septies D.L. 183/2020, conv. con mm. dalla legge n. 21/2021 ).
Le scuole che si trovino in tale (deprecabile) situazione, prive del CPI o nelle quali si riscontrino delle irregolarità in materia di antincendio, devono almeno osservare delle misure “rafforzate” e al minimo deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali:
- con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo;
- con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti di diffusione sonora e/o impianti di allarme.