CONTO CONSUNTIVO E.F.2021 – PARTE 2
La situazione amministrativa definitiva (Modelli J)
L’attività di un esercizio finanziario non si limita alla gestione delle risorse di quell’esercizio, ma comprende anche alcune fasi residue della gestione dei programmi annuali precedenti. La fase finale ed il risultato definitivo dei vari atti di gestione finanziaria sono costituiti dalla riscossione o dal pagamento di somme, che sono di pertinenza tanto del programma di competenza quanto dei residui derivanti dai programmi annuali degli esercizi precedenti.
Il modello J riepiloga il movimento finanziario, sia per la parte inerente l’esercizio di competenza sia per quella relativa ai residui degli esercizi precedenti e determina la situazione complessiva alla chiusura, cioè al 31 dicembre (co. 1, lett b) art.22 D.I. 129/2018).
La situazione amministrativa definitiva si compone di tre parti per le quali si evidenzia che:
– il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio (punto 4) deve coincidere con l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31 dicembre;
– la differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate nell’esercizio costituisce l’avanzo o il disavanzo per la gestione di competenza, che deve corrispondere a quanto indicato nel Conto finanziario (Mod. H).
– la differenza tra residui attivi e passivi complessivi sommata al fondo di cassa esistente alla data del 31 dicembre rappresenta la consistenza dell’avanzo o del disavanzo d’amministrazione complessivo alla fine dell’esercizio; in altri termini è il prelevamento dall’avanzo d’amministrazione, posta iniziale del Programma annuale.
È conseguente il fatto che, se varia l’avanzo d’amministrazione, deve variare anche il prelevamento utilizzato nella predisposizione del Programma annuale successivo. Peraltro, questa operazione si rende necessaria ogni qualvolta l’avanzo d’amministrazione effettivo è diverso da quello iscritto ed utilizzato nel Programma annuale, quindi non solo dopo il Conto Consuntivo, ma anche in presenza di possibili successive variazioni dei residui che determinano una diminuzione dell’avanzo (se negativi, cioè in caso di diminuzione di residui attivi) o un aumento (se positivi, cioè in caso di diminuzione di residui passivi).
L’articolo 7 comma 2 del D.I. 129/2018 stabilisce che l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione avviene solo dopo la verifica delle disponibilità accertate in sede di Conto Consuntivo, in altre parole solo dopo l’approvazione del consuntivo.
Andrea Gibaldi