Sconti previdenziali nella manovra di bilancio???
In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2022 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente (art. 1 comma 121 legge 234/2021).
L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Se il comma 121 è abbastanza chiaro in teoria, lo è di meno nella concreta applicazione. Queste a seguire sono le ritenute previdenziali e relative aliquote applicate al personale scolastico con regime contributivo CPS con contratto di lavoro a tempo indeterminato calcolati sul 100%.
dipendente | stato | |
INPDAP | 8,80% + 1,00% | 24,20% |
TFR/TFS | 2,00% | 5,68% |
Fondo credito | 0,35% | – |
Enam (solo chi aderisce) | 0,80% | – |
INPS-disoc. | – | 1,61% |
È chiaro che i contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del dipendente devono essere parametrati a quelli del regime contributivo CPS dei dipendenti scolastici dal MEF/NoiPA, che al momento non si è ancora espresso. Peraltro gli stessi dipendenti privati stanno ancora attendendo analoghe istruzioni dall’INPS, senza averle ad oggi ricevute.
Stante l’interpretazione letterale della norma, non si ritiene, comunque, che lo stesso sconto si possa operare sui compensi accessori o qualora la scuola trattenga le stesse ritenute sui compensi liquidati direttamente dalle stesse a personale scolastico (es. PON).
Inoltre, operativamente lo sconto sui contributi previdenziali è a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui. In caso di integrale applicazione al personale delle istituzioni scolastiche saranno esclusi i dirigenti e arrivano al limite i direttori dell’ultimo gradone.
È comunque da ricordare che la contribuzione dovuta dai dipendenti si riduce ma, di converso, aumenta l’imponibile fiscale sul quale poi calcolare l’ IRPEF, i cui scaglioni e aliquote percentuali sono appena cambiati (si veda la new del 5/2).
Si resta ora in attesa dei necessari chiarimenti, in particolare a cura del MEF/NoiPA, per l’applicazione pratica della nuova misura agevolativa.