… ancora sull’uso del mezzo proprio dei Revisori dei Conti
In una precedente new abbiamo trattato la materia dell’uso del mezzo proprio dei Revisori; a tal proposito vogliamo richiamare alcune disposizioni di carattere generale vigenti in materia.
L’eventuale richiesta di autorizzazione all’uso del proprio mezzo di trasporto da parte del Revisore interessato deve essere indirizzata al dirigente della scuola capofila compresa nell’ambito territoriale; l’autorizzazione deve essere formalizzata con provvedimento del dirigente per l’intera durata dell’incarico del revisore. Ovviamente l’autorizzazione va concessa soltanto nel caso in cui tale mezzo risulti economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi pubblici. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando la spesa globale (diaria, spese di viaggio, spese di alloggio, spese di vitto) relativa alle due ipotesi (uso mezzo proprio e uso mezzi pubblici).
Considerata la particolarità delle funzioni svolte dai Revisori, qualora l’uso del mezzo proprio non risulti autorizzato, e gli stessi dichiarino che il viaggio è stato effettuato con il proprio mezzo o con mezzi offerti, agli stessi spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio, entro i limiti del costo del biglietto ferroviario di prima classe secondo la tariffa d’uso. Analogo rimborso è consentito anche in assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta che i revisori non siano in grado di presentare – per smarrimento o altro – i biglietti in questione, attesa la funzione dai medesimi svolta e la inconfutabilità della loro presenza presso l’istituzione scolastica risultante dai verbali.
Si precisa, inoltre, che nei casi in cui i revisori siano autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, la scuola dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria (esempio danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede della scuola e per il rientro nella sede di servizio.
L’eventuale richiesta di uso del mezzo aereo deve essere indirizzata solo alla scuola capofila, la quale concederà l’autorizzazione soltanto se ne derivi una effettiva abbreviazione della durata della missione.