Come si sa, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, le scuole e le PP.AA sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art.48-bis dPR 602/73).
Durante l’epidemia, nel periodo di sospensione dei termini dei vari versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, partiti con “Cura Italia”, sono stati sospesi anche i controlli dei cd inadempimenti fino al 31 agosto 2021.
Non essendo state previste ulteriori proroghe al termine del 31 agosto, le scuole ( amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001) dal 1settembre sono nuovamente obbligate ad effettuare pagamenti per importi al di sopra di 5.000 euro solo dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 48 bis.
Qualora le scuole debbano pagare somme superiori a 5.000,00 euro hanno l’obbligo di verificare, prima dell’emissione del mandato, la sussistenza di cause di morosità nei confronti dell’impresa beneficiaria, attendendo cinque giorni dall’invio dell’interrogazione all’Agenzia delle Entrate.
Se entro tale termine di cinque giorni non giunga alcuna risposta, il pagamento all’impresa può essere effettuato; in questo caso la stampa degli estremi del controllo fatto con sistemi telematici vale come liberatoria per la scuola.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate comunica la morosità dell’Impresa, si procede come segue:
- a) della rilevazione di morosità deve essere data immediata comunicazione alla Impresa beneficiaria, con il contestuale pagamento dell’eventuale differenza; il pagamento dell’importo residuo, pari a quello iscritto a ruolo, deve essere invece sospeso per trenta giorni;
- b) entro trenta giorni l’Agenzia delle Entrate provvede a notificare l’atto di pignoramento e la Scuola procederà con il versamento secondo istruzioni; se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti del creditore che riducono la somma a ruolo, l’Agenzia delle Entrate ne dà tempestiva segnalazione alla Scuola, al fine di sbloccare le somme da pagare;
- c) qualora entro trenta giorni l’Agenzia delle Entrate non notifichi alcun atto di pignoramento, l’importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato direttamente all’Impresa dandogliene contestuale comunicazione.