Ci vengono segnalate delle “incomprensioni” nella fase di liquidazione dei compensi
spettanti ad esperti esterni, lavoratori autonomi prestatori occasionali, ad esempio pensionati,
e sottoposti alla Gestione Separata Inps, avendo superato la fascia di esenzione di 5.000 euro.
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue specifiche regole,
determinate a partire dal d.P.R. 22.12.1986, n. 917 TUIR:
art. 3 – Base imponibile – 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili
indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.
art. 10 – Oneri deducibili – “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:” “e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”.
art. 71 – Altri redditi – “2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di
imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.”
Nel caso specifico rientrano nella base imponibile i compensi professionali pattuiti e precisati
nel contratto, mentre non concorrono alla formazione della base imponibile i contributi
previdenziali/assistenziali, in questo caso della Gestione Sperata, previsti dalla legge (art.2
commi dal 26 al 32 legge 335/1995).
Pertanto, dall’imponibile lordo del compenso, così come indicato nel contratto, al lavoratore
autonomo si sottrae l’ 8% per il contributo alla Gestione Separata, per la parte a carico del
lavoratore autonomo stesso. Il rimanente 16% è a carico dei costi della scuola.
Sull’importo così determinato si sottrae l’ulteriore 20% per la ritenuta d’acconto.
Inoltre, come già ribadito in una precedente new, è errato sottrarre l’IRAP dal compenso al
lavoratore autonomo, ma l’8,50% dell’ Irap è a carico dei costi della scuola.

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